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Legittimazione al ricorso nel rito elettorale

Elezioni

Sull’inammissibile legittimazione a ricorrere nel giudizio avverso la proclamazione dei candidati eletti proposto dai candidati non eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, Sentenza 10 giugno 2021, n. 00516

Premassima

Non è ammissibile il ricorso nel rito elettorale avverso l’atto di proclamazione degli eletti alle elezioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, proposto dai candidati non eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria.

Principio

Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI del Libro IV del Codice del processo amministrativo che disciplina il contenzioso in materia elettorale, sussiste il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti che non assumono la qualità di elettori né di candidati alle elezioni del Consiglio metropolitano.

Difatti, ai fini dell’elezione del Consiglio metropolitano, ex art. 1, comma 25, l. n. 56 del 2014, il diritto di elettorato attivo e passivo è riconosciuto in capo ai sindaci ed ai consiglieri comunali in carica ai quali spetta la legittimazione ad agire avverso gli atti relativi alle suesposte operazioni di ordine elettorale, mentre è inammissibile la legittimazione dei candidati non eletti a ricorrere.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, 10 giugno 2021, n. 00516
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