Legittimazione al ricorso nel rito elettorale
Elezioni
Sull’inammissibile legittimazione a ricorrere nel giudizio avverso la proclamazione dei candidati eletti proposto dai candidati non eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1,
Sentenza 10 giugno 2021, n. 00516
Premassima
Non è ammissibile il ricorso nel rito elettorale avverso l’atto di proclamazione
degli eletti alle elezioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, proposto
dai candidati non eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Reggio Calabria.
Principio
Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI del Libro IV del Codice del processo
amministrativo che disciplina il contenzioso in materia elettorale, sussiste il
difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti che non assumono la qualità
di elettori né di candidati alle elezioni del Consiglio metropolitano.
Difatti, ai fini dell’elezione del Consiglio metropolitano, ex art. 1,
comma 25, l. n. 56 del 2014, il diritto di elettorato attivo e passivo è
riconosciuto in capo ai sindaci ed ai consiglieri comunali in carica ai quali
spetta la legittimazione ad agire avverso gli atti relativi alle suesposte operazioni
di ordine elettorale, mentre è inammissibile la legittimazione dei candidati
non eletti a ricorrere.
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, 10 giugno 2021, n. 00516