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Legittimazione a ricorrere

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Dies a quo da cui decorre il termine per impugnare un titolo edilizio rilasciato a terzi. Sussistenza della legittimazione attiva e dell’interesse ad agire in capo a quanti dimostrino di trovarsi in una situazione di “vicinitas” nei riguardi delle opere edilizie assentite
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, Sentenza 13 settembre 2013, n. 01929

Principio

1. Dies a quo da cui decorre il termine per impugnare un titolo edilizio rilasciato a terzi.
Il termine decadenziale di sessanta giorni per ricorrere avverso un permesso di costruire decorre dalla piena ed effettiva conoscenza di quest’ultimo (ossia del contenuto specifico del progetto edilizio approvato) che si verifica, non con il mero inizio dei lavori, bensì con la loro ultimazione, perché solo in quel momento si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell’opera e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche ed edilizie derivanti dal provvedimento impugnando, risultando invece insufficiente a questo fine la presenza del cartello di cantiere recante l’indicazione del permesso di costruire e la descrizione dell’intervento e persino l’apposizione di ulteriori cartelli pubblicitari recanti le foto di modellazione realistica del progetto d’intervento (c.d. “rendering”), allorquando, come nel caso di specie, non appaiano in concreto idonei a manifestare con piena evidenza la portata lesiva del titolo edilizio impugnato

2. Sussistenza della legittimazione attiva e dell’interesse ad agire in capo a quanti dimostrino di trovarsi in una situazione di “vicinitas” nei riguardi delle opere edilizie assentite.
2.1. Allorquando venga contestata la legittimità di un permesso di costruire rilasciato a terzi, sussiste la legittimazione attiva e l’interesse ad agire di quanti dimostrino di trovarsi in una situazione di “vicinitas” e quindi di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione assentita e di subire un pregiudizio dalla prospettata lesione dei valori urbanistici della stessa. 
2.2. Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l’annullamento di un permesso di costruire che discende dalla c.d. “vicinitas”, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o non un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione (cfr. Cons. di St., sez. IV, 15 febbraio 2013 n. 922).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, 13 settembre 2013, n. 01929
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