Accedi a LexEureka

Legittimazione a ricorrere

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Sul criterio per la verifica della legittimazione del terzo ad impugnare provvedimenti di natura edilizia
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, Sentenza 24 luglio 2013, n. 00231

Principio

1. Sul criterio per la verifica della legittimazione del terzo ad impugnare provvedimenti di natura edilizia.
La legittimazione del terzo ad impugnare provvedimenti di natura edilizia deve essere verificata alla luce del criterio della “vicinitas”, intesa, non come stretta contiguità, bensì come stabile e significativo collegamento - da indagare caso per caso ed avuto riguardo alla natura e potenzialità della modifica del territorio autorizzata - del ricorrente con la zona il cui valore urbanistico si intende proteggere. 
2. Sulla rilevanza della verifica della consistenza concreta del pregiudizio asseritamente derivante al ricorrente dal rilascio del titolo edilizio a terzi.
Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l’annullamento di un titolo edilizio discendente dalla citata “vicinitas”, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione, atteso che l’esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare.  Tuttavia, la verifica della consistenza concreta del pregiudizio asseritamente derivante dal rilascio del titolo edilizio a terzi è comunque utile ad illuminare retrospettivamente la “significanza” del collegamento del ricorrente con la zona i cui valori urbanistici si ritengono messi a repentaglio; diversamente, infatti, potrebbe dirsi acclarata soltanto un’astratta legittimazione “ad causam” e non anche la lesione concreta e attuale necessaria ad inverare il concomitante interesse a ricorrere.

T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, 24 luglio 2013, n. 00231
Caricamento in corso