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Legittimazione a ricorrere

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Sulla legittimazione al ricorso avverso affidamenti di contratti pubblici in capo ad operatori economici che non abbiano partecipato alla gara
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 17 giugno 2013, n. 03324

Principio

Sulla legittimazione al ricorso avverso affidamenti di contratti pubblici in capo ad operatori economici che non abbiano partecipato alla gara.

1. Nelle controversie riguardanti l’affidamento di contratti pubblici la legittimazione al ricorso spetta di massima, salvo ipotesi residuali e tassative individuate dalla giurisprudenza, esclusivamente ai soggetti che abbiano partecipato alla gara, poiché solo a tale qualità si riconnette l’attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela (cfr. Adunanza Plenaria n. 4 del 7 aprile 2011).
2. L’interesse c.d. strumentale al conseguimento del bene della vita consistente nell’affidamento dell’appalto resta, quindi, condizionato al positivo riscontro della legittimazione al ricorso. L’onere di presentazione della domanda di partecipazione ai fini della qualificazione dell’interesse all’impugnazione viene meno in ipotesi specifiche:
a) nella contestazione in radice della scelta della stazione appaltante di indire la procedura di scelta del contraente;
b) nei giudizi introdotti ad iniziativa dell’ operatore economico di settore avverso un affidamento diretto o senza gara;
c) in presenza di clausole del bando che si qualifichino escludenti in relazione alla previsione di determinati requisiti di partecipazione.
3. Non costituisce clausola escludente in presenza delle quale viene meno l’onere di produrre la domanda di partecipazione alla gara la previsione della lex specialis di gara circa l’obbligo di dover dichiarare di aver preso visione del DUVRI, ancorché detto documento non sia stato pubblicato in internet (nella specie la disciplina di gara non rinviava al sito internet per il reperimento del DUVRI ed era quindi nella disponibilità dell'impresa aspirante l'affidamento ogni azione positiva e di contatto con l’Amministrazione per la visione del documento).
4. Non si configura preclusiva né dell’ammissione alla gara, né della modulazione dell’offerta l'omessa indicazione nella lettera di invito dell’ammontare pari a zero dei costi da rischi da interferenza, trattandosi di un'omissione che opera su un piano strettamente formale - ove di consideri che, in presenza di dubbi interpretativi, anche per le regole dettate dalla lex specialis del concorso (cui peraltro può ovviarsi a mezzo di richiesta di ogni opportuno chiarimento) vale il broccardo “ubi voluit dixit”.
5. Va escluso che la legittimazione all’impugnazione possa ricondursi alla qualità di precedente fornitore del bene oggetto della procedura di affidamento, in una sorta di diritto di insistenza a conservare la qualità di affidatario; ciò anche alla luce dell’art. 57, ultimo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006, che preclude ogni rinnovo del contratto oltre i termini stabiliti nell’ iniziale procedura di affidamento.

Cons. St., Sez. 3, 17 giugno 2013, n. 03324
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