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Legittimazione a ricorrere di consiglieri di EELL

Giustizia amministrativa Enti locali

Legittimazione a ricorrere dei consiglieri di EE.LL. avverso atti emanati dall'organo collegiale di appartenenza. Inammissibilità di motivi di ricorso intesi a contestare contenuti di variazioni di bilancio, ponendo questioni estranee al tema dell'jus ad officium
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, Sentenza 28 novembre 2013, n. 02388

Principio

1. Legittimazione a ricorrere dei consiglieri di EE.LL. avverso atti emanati dall'organo collegiale di appartenenza.
1.1. I consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive.
1.2. L’impugnativa di singoli consiglieri di atti, emanati dall'organo collegiale di cui fanno parte, può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello jus ad officium (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV, 2 ottobre 2012, n. 5184; id., V 15 dicembre 2005 n. 7122).
1.3. Ricorre legittimazione al ricorso solo quando i vizi dedotti dai consiglieri avverso atti emanati dall'organo collegiale di appartenenza attengano ai seguenti profili: 
a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; 
b) violazione dell’ordine del giorno;
c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; 
d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.
1.4. In definitiva, la legittimazione dei consiglieri comunali all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo collegiale del quale fanno parte è ravvisabile soltanto ove le stesse investano direttamente la sfera giuridica del ricorrente, negandogli l’esercizio delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui sia titolare

2. Inammissibilità di motivi di ricorso intesi a contestare contenuti di variazioni di bilancio, ponendo questioni estranee al tema dell'jus ad officium.
Debbono reputarsi inammissibili contestazioni in sede giurisdizionale riguardanti i contenuti della variazione di bilancio e dei relativi equilibri e, dunque, questioni estranee al tema dello jus ad officium e della lesione delle prerogative riconosciute ai consiglieri di EE.LL., che, appunto, rigorosamente delimita la legittimazione attiva (cfr. T.a.r. Molise, I, 17 settembre 2013, n. 540; T.a.r. Puglia Lecce, I, 9 maggio 2013, n. 1025; T.a.r. Lazio Roma, II, 18 gennaio 2011, n. 403; Consiglio di Stato, I, 4 agosto 2011, n. 2467).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, 28 novembre 2013, n. 02388
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