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Legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali

Giustizia amministrativa Enti locali

1. Ricorso in sede giurisdizionale. Legittimazione a ricorrere. Legittimazione dei Consiglieri comunali ad impugnare atti dell’organo di cui fanno parte. Limiti. Esercizio del mandato connesso alla carica elettiva. Vulnerazione del c.d. jus ad officium. 2. (segue): delibera riguardante la surroga di un consigliere comunale dimissionario. Legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare. Non sussiste. Interesse di mero fatto. 3. Surrogazione di consigliere dimissionario. Atto di natura vincolata non annullabile ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Termine dei dieci giorni per la surrogazione del consigliere dimissionario. Ordinatorio. Atto non facoltativo. 4. Comunicazione dei componenti di una Giunta comunale. Mera informativa compiuta dal Sindaco. Non impugnabile da parte dei consiglieri comunali.
T.A.R. Sardegna, Sez. 2, Sentenza 15 ottobre 2014, n. 00815

Principio

1. Ricorso in sede giurisdizionale. Legittimazione a ricorrere. Legittimazione dei Consiglieri comunali ad impugnare atti dell’organo di cui fanno parte. Limiti. Esercizio del mandato connesso alla carica elettiva. Vulnerazione del c.d. jus ad officium.
La legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti degli organo di cui fanno parte è limitata ai casi in cui vengono in rilievo determinazioni direttamente incidenti sul diritto all'ufficio ovvero violazioni procedurali lesive in via diretta del munus di componente dell'organo (cfr: Cons. Stato, Sez. IV 2.10.2012 n. 5184). In altre parole, i singoli consiglieri possono agire contro atti del Consiglio comunale solo quando, in relazione a tali atti, è vulnerato l’esercizio del mandato connesso alla loro carica elettiva (cfr. C.S., sez.V, 27.9.1990, n.696; TAR Basilicata, 14.11.2002, n.796).

2. (segue): delibera riguardante la surroga di un consigliere comunale dimissionario. Legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare. Non sussiste. Interesse di mero fatto.
2.1. In tema di legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare una delibera che ha disposto la surroga di un consigliere dimissionario, occorre aver riguardo a quelli che sono gli interessi degni di tutela secondo l’ordinamento e cioè quelli, da una parte, tesi alla ricostituzione del “plenum” dell’Organo consiliare e, dall’altra, quelli tesi a garantire l’esercizio dello “jus ad officium” del consigliere subentrante. Detti interessi, in virtù dei quali è possibile agire in giudizio ove subiscano lesione, trovano tutela contestuale nell’art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui “il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari…”, nonché nell’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 che, nel caso di seggio che rimanga vacante nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, lo attribuisce al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. 
2.2. Gli art. 38, comma 8, e 45, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, imponendo al Consiglio l’obbligo di procedere alla surroga e configurando quindi per tale ragione la relativa attività come vincolata e obbligatoria, tutelano in primo luogo l’interesse pubblico al buon andamento della P.A. di cui all’art.97 della Cost. mediante la presenza in Consiglio di tutti gli eletti espressi dal corpo elettorale, la cui volontà quindi la legge si premura di rispettare, in secondo luogo tendono a garantire l’espletamento del mandato da parte del primo dei non eletti e a tutelare la specifica manifestazione di volontà dei cittadini elettori che per costui hanno espresso la loro preferenza (cfr. C.S., sez.V, 17.7.2004, n.5157).
2.3. Gli art. 38, comma 8, e 45, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, individuano e circoscrivono l’ambito degli interessi tutelabili e le correlative posizioni legittimanti, ambito dal quale esula l’interesse fatto valere dai consiglieri comunali all’annullamento della delibera consiliare di surrogazione del consigliere dimissionario, giuridicamente qualificabile quale interesse di mero fatto, in quanto non considerato dalle norme, rispetto alle quali anzi si muove in direzione opposta, ponendosi in contrasto con fondamentali principi dell’ordinamento.

3. Surrogazione di consigliere dimissionario. Atto di natura vincolata non annullabile ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Termine dei dieci giorni per la surrogazione del consigliere dimissionario. Ordinatorio. Atto non facoltativo.
3.1. La delibera che ha disposto la surroga di un consigliere dimissionario è atto non annullabile ai sensi dell’art. 21-octies, 2°comma, l. n. 241/1990, che sancisce la non annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora, per la natura vincolata degli stessi, sia palese che il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto diversificarsi da quello in concreto adottato.
3.2. È fuori dubbio che la deliberazione di surroga sia atto necessario e dovuto, tanto che la sua natura di atto obbligatorio e vincolato lo sottrae a margini di discrezionalità sull’an e sul quid o di valutazioni politiche espresse dalla maggioranza o dalla minoranza, con l’effetto che l’obbligo di restituire all’organo consiliare comunale la sua integrità consente solo di verificare nei surrogandi la sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge (TAR Piemonte, sez.II, 3.6.1993, n.221; C.S., 22.11.1991, n.1346).
3.3. La circostanza che il termine di dieci giorni previsto dall’art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 per la surrogazione dei consiglieri dimissionari non abbia natura perentoria, non essendo ricollegato alla sua inosservanza alcun effetto sanzionatorio, non significa che l’adozione di quell’atto perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo, posto che la surrogazione in parola rappresenta comunque un adempimento prioritario, tanto che secondo la giurisprudenza, dal mancato rispetto del termine o comunque dalla mancanza di tale adempimento può discendere unicamente l’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti dell’ente inadempiente (TAR Puglia, Lecce, sez.I, 18.12.2001, n.7955)

4. Comunicazione dei componenti di una Giunta comunale. Mera informativa compiuta dal Sindaco. Non impugnabile da parte dei consiglieri comunali.
L’atto deliberativo con cui viene comunicata la composizione della Giunta comunale, attiene alla presa d’atto della mera informativa compiuta dal Sindaco in ordine alla rinnovata composizione della Giunta comunale e pertanto non si ravvisa, sotto questo profilo, un concreto e specifico interesse dei consiglieri comunali a contestare la legittimità di un atto il cui contenuto, privo di ogni contenuto provvedimentale, è comunque interamente sottratto ad una loro possibilità di intervento, trattandosi semplicemente della mera comunicazione effettuata dal Sindaco in ordine a già effettuate scelte riservate alla sua esclusiva competenza.

T.A.R. Sardegna, Sez. 2, 15 ottobre 2014, n. 00815
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