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Legge Tognoli

Urbanistica e edilizia

Applicabilità dell'art. 9 legge n. 122/1989 ai soli manufatti che siano totalmente interrati
T.A.R. Marche, Sez. 1, Sentenza 25 settembre 2013, n. 00640

Principio

Applicabilità dell'art. 9 legge n. 122/1989 ai soli manufatti che siano totalmente interrati

La realizzazione di autorimesse e parcheggi, ai sensi dell'art. 9 c. 1, l. 24/371989 n. 122, è condizionata dal fatto che questi siano realizzati nel sottosuolo per l'intera altezza, opera cioè solo nel caso in cui, i parcheggi da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari, siano totalmente al di sotto dell'originario piano naturale di campagna; di conseguenza, qualora non si rispetti tale condizione, la realizzazione di un'autorimessa non può dirsi realizzata nel sottosuolo, per cui in tali casi si applica la disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra dal piano regolatore generale (Cds Sez. V 12.3.2013 n. 1480).

T.A.R. Marche, Sez. 1, 25 settembre 2013, n. 00640
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