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Le preclusioni sussistenti in capo all'operatore del servizio di telecomunicazione

Telecomunicazioni Giurisdizione e competenza Contratti pubblici

Sulla preclusione in capo al soggetto carente della qualifica di operatore di telecomunicazioni di acquisire diritti in relazione ai beni infrastrutturali di proprietà pubblica.
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, Sentenza 1 febbraio 2019, n. 00049

Premassima

1. In ordine al servizio di telecomunicazione, si rileva che in forza dell’art. 88, comma 6, d.lgs. n. 259 del 2003 è preclusa, in capo al soggetto carente della qualifica di operatore di telecomunicazioni, l’acquisizione di diritti in relazione ai beni infrastrutturali di proprietà pubblica, necessari per la predisposizione del servizio.

Principio

1. In ordine al servizio di telecomunicazione, si rileva che in forza dell’art. 88, comma 6, d.lgs. n. 259 del 2003 è preclusa, in capo al soggetto carente della qualifica di operatore di telecomunicazioni, l’acquisizione di diritti in relazione ai beni infrastrutturali di proprietà pubblica, necessari per la predisposizione del servizio.

Il Collegio, in tema di telecomunicazioni, ha preliminarmente osservato che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia, promossa dall’operatore di telefonia mobile, titolare dell’autorizzazione generale per il servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica, il quale censuri l’indizione della gara e i susseguenti atti della stessa, preordinati all’assegnazione ad un soggetto terzo del diritto di superficie, costituito, ex art. 952 c.c., sull’area concessagli in locazione dall'Ente comunale, per la dislocazione degli impianti ad esso afferenti. In particolare, sul punto, il Consesso ha precisato che a tal fine, riveste carattere dirimente il rilievo secondo cui la posizione soggettiva, sottesa all’impugnazione, può assumere consistenza soltanto in sede dell’azione amministrativa, il cui legittimo svolgimento configura il presupposto costitutivo per il conseguimento del bene della vita, sotteso alla domanda di annullamento. Essa, in vero, è sostenuta da una posizione di interesse legittimo, che, ai sensi dell’art. 88, comma 6, d.lgs. n. 259 del 2003, si declina in senso oppositivo, perché intesa a precludere l’assegnazione a terzi del diritto di superficie e, contestualmente, in senso pretensivo, perché volta a preservare le prospettive di futura acquisizione del medesimo diritto, da parte del ricorrente, nella sua qualità di operatore di telecomunicazioni. In ossequio a quanto dedotto, pertanto, ne deriva che ai sensi dell’art. 88, comma 6, d.lgs. n. 259 del 2003, è preclusa, in capo al soggetto carente della qualifica di operatore di telecomunicazioni, l’acquisizione di diritti in relazione ai beni infrastrutturali di proprietà pubblica, necessari per la predisposizione del servizio stesso.


T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, 1 febbraio 2019, n. 00049
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