Le pratiche commerciali scorrette.
Tutela dei consumatori Concorrenza
Premassima
1. E' legittima la sanzione comminata alla Società di trasporto ferroviario che pubblicizza un servizio frequente smentito però dai continui ritardi per pratica commerciale sleale.
Principio
1. E' legittima la sanzione comminata alla Società di trasporto ferroviario che pubblicizza un servizio frequente smentito però dai continui ritardi per pratica commerciale sleale.
Deve ritenersi legittima la sanzione comminata ad una compagnia di trasporto ferroviario (nella specie ATAC, la quale opera nella regione Lazio), per comportamento commerciale sleale, ed in particolare per non aver rispettato l'indicazione dell'orario diffuso presso le stazioni e sul sito internet della Società, la quale prospettava un'offerta di servizio di trasporto frequente non rispondente in vero all'entità del servizio reso, a causa della sistematica soppressione delle corse ferroviarie programmate, relative alle direttrici territoriali indicate.