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Le informative interdittive

Contratti pubblici

Sul supporto motivazionale ed istruttorio che consente all'informativa prefettizia di superare lo scrutinio di legittimità.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 22 luglio 2013, n. 00793

Principio

1. I principi generali che riguardano la disciplina relativa alle informative prefettizie.


1.1. Le informative prefettizie antimafia (art. 4, d.lgs. n. 490/1994; d.P.R. n. 252/1998) non obbediscono a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale possono risultare rilevanti fatti e vicende indiziarie, al di là della individuazione delle responsabilità penali (Cons. St., sez. III, 3281/2011).
1.2. E' necessario che le informative denotino in senso oggettivo il pericolo di collegamenti tra società o impresa e l'organizzazione criminale, da valutarsi sulla base di un esame complessivo degli elementi raccolti, non essendo sufficiente la verifica di uno solo di essi (Cons. St., sez. VI, 2224/2010).
1.3. Se non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, non possono tuttavia ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale (Cons. St., sez. VI, 4574/2006).

2. Il supporto motivazione e probatorio richiesto ai fini della legittimità dell'informativa.
2.1. E' illegittima l'informativa prefettizia qualora non si evidenzino i possibili condizionamenti che la società ricorrente abbia potuto subire da parte della criminalità organizzata, nonchè le frequentazioni e i rapporti con soggetti legati a clan locali ritenuti pericolosi in termini di possibili infiltrazioni mafiose.
Qualora infatti le vicende processuali dei soggetti interessati si concludano in senso favorevole, ovvero con sentenze di assoluzione e revoca dei sequestri dei beni societari, è necessario che l'Autorità prefettizia esegua accertamenti istruttori particolari al fine di far emergere ulteriori e diversi elementi rispetto agli scrutini in sede penale a carico della società ricorrente e di rendere immune da vizi l'informativa interdittiva.
2.2. E' illegittima l'informativa prefettizia che esprime un giudizio irragionevole ed inadeguato in relazione agli elementi assunti a presupposto, che si fondi su di un'istruttoria incompleta e che motivi in maniera insufficiente in relazione ad un atto limitativo della libertà ed iniziativa d'impresa.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 22 luglio 2013, n. 00793
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