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Le garanzie partecipative e la natura vincolata del provvedimento

Giustizia amministrativa

Sulla illegittimità della comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione di atti vincolati
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 14 settembre 2021, n. 06288

Premassima

La mancata comunicazione di avvio del procedimento fine all’adozione di un atto di natura vincolata è illegittima qualora la situazione sottesa risulti di particolare complessità.

Principio

Il Supremo Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha specificato che la natura vincolata degli atti impugnati non rappresenta un motivo legittimante l’omissione del rispetto delle garanzie partecipative in situazioni peculiari e giuridicamente complesse.

Tuttavia, la giurisprudenza prevalente afferma la sussistenza dell’obbligo di avviso dell’avvio anche per i provvedimenti a contenuto assolutamente vincolato, in ragione dell’attenta valutazione che la pretesa partecipativa del privato attiene anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti su cui debba fondarsi la determinazione amministrativa.

Difatti, la giurisprudenza sostenendo che “È illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva “comunicazione di avvio del procedimento” ex art. 7, l. n. 241 del 1990, ove dal giudizio emerga che l’omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l’emanazione di un provvedimento con contenuto diverso”, afferma il principio secondo cui non sia rinvenibile un impedimento al privato, destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all’amministrazione l’inesistenza dei presupposti sanciti dalla norma, così da esercitare preventivamente sul piano amministrativo la difesa delle proprie ragioni che altrimenti dovrebbe svolgere unicamente in sede giudiziaria.

Cons. St., Sez. 3, 14 settembre 2021, n. 06288
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