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Le funzioni attribuibili al RUP.

Contratti pubblici

Sulla possibilità di affidare al RUP anche le funzioni di commissario di gara e presidente della commissione giudicatrice.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 26 ottobre 2018, n. 06082

Premassima

1. Ai sensi dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo del Responsabile unico del procedimento può anche coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a condizione che vi sia l'assenza di cause di incompatibilità tra entrambi i ruoli.

Principio

1. Ai sensi dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo del Responsabile unico del procedimento può anche coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a condizione che vi sia l'assenza di cause di incompatibilità tra entrambi i ruoli.

In riferimento alle funzioni attribuibili in capo al Responsabile unico del procedimento (per brevità noto, come RUP) il Collegio ha osservato che sussistono dei diversi indirizzi giurisprudenziali. In particolare rispetto all'orientamento prevalente che propende per l'incompatibilità tra il ruolo di RUP e le funzioni di componente della commissione di gara e presidente (cfr. Tar Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660;Tar Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 24;Tar Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87;Tar Umbria 30 marzo 2018, n. 192), se ne contrappone un altro indirizzo di portata innovativa, che ha interpretato il comma 4 dell’art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016, attraverso una diversa lettura esegetica, tale da ritenere insussistente una secca incompatibilità tra le funzioni tipiche dell'ufficio di RUP (o ruoli equivalenti) e gli anzidetti incarichi all'interno della commissione di gara. A sostegno di questa impostazione si è altresì evidenziato che la nuova regola del comma 4 è di immediata applicazione, in quanto non è condizionata dall'istituzione dell'albo dei commissari previsto dall'art. 77, comma 2 del cit. d.lgs. n. 50/2016. A tal proposito, osserva il Consesso che per meglio comprendere l’effetto innovativo dell’art. 77 comma 4, è opportuno considerare come il regime dell'incompatibilità previsto dalla citata norma, a differenza di quanto previsto dal previgente art. 84, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, non attua alcuna distinzione tra i componenti della commissione di gara implicati nel cumulo di funzioni e, quindi, è applicabile a tutti costoro in maniera indiscriminata. Alla luce di quanto osservato la Terza Sezione aderisce all'indirizzo che esclude ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all'amministrazione interessata la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara.

Cons. St., Sez. 3, 26 ottobre 2018, n. 06082
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