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L'appellabilità del decreto monocratico cautelare adottato dal T.A.R..

Giustizia amministrativa

Sull'ammissibilità dell'appello proposto avverso il decreto monocratico cautelare del T.A.R. nell'ipotesi di eccezionali ragioni d'urgenza.
Cons. St., Sez. 4, Decreto DECRETO CAUTELARE 7 dicembre 2018, decreto n. 05971

Premassima

1. Deve rilevarsi ex art. 56 c.p.a., l'ammissibilità dell'appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, in presenza di eccezionali ragioni d’urgenza.

Principio

1. Deve rilevarsi ex art. 56 c.p.a., l'ammissibilità dell'appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, in presenza di eccezionali ragioni d’urgenza.

Sul punto, il Collegio, preliminarmente al fine di verificare se sia appellabile o meno il decreto monocratico, emesso dal Presidente del T.A.R., richiama i principi sulla indefettibilità della tutela cautelare nel corso di qualsiasi fase e grado del processo, osservando che gli stessi,  desumibili dall’art. 24 Cost. e dagli artt. 6 e 13 della CEDU, assumono notevole importanza  nel processo amministrativo. Sulla base di quanto dedotto, pertanto, il Consesso ha chiarito che l’appellabilità del decreto monocratico del Presidente del T.A.R. deve ritenersi ammissibile esclusivamente quando vi siano eccezionali ragioni d’urgenza, tali da rendere irreversibile – per l'appunto nell'ipotesi di mancata emanazione di una misura monocratica in sede d’appello - la situazione di fatto, a causa del tempo che intercorre tra la data di emanazione del decreto appellato e la data nella quale è fissata la camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare, da parte del ridetto T.A.R. in sede collegiale.  Infine, ha altresì precisato che il decreto cautelare monocratico del Presidente della Sezione del Consiglio di Stato va comunque sottoposto all’esame del Collegio e, nel caso di accoglimento dell’appello rivolto contro il decreto del T.A.R., egli deve fissare senza indugio la camera di consiglio collegiale del Consiglio di Stato, affinché il Collegio valuti - laddove il T.A.R. non si sia già pronunciato in sede collegiale- se ribadire o meno le statuizioni del Presidente, fermo restando in ogni caso il potere del Tribunale amministrativo regionale di decidere anche successivamente la fase cautelare.


Cons. St., Sez. 4, 7 dicembre 2018, decreto n. 05971
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