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L'accesso non costituisce uno strumento per ottenere vantaggi probatori sul piano processuale.

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sulla non configurabilità dell' accesso come strumento per ottenere vantaggi probatori sul piano processuale al di fuori degli strumenti tipicamente previsti.
T.A.R. Molise, Sez. 1, Sentenza Breve 22 maggio 2018, n. 00296

Premassima

1. La P.A. non può essere chiamata a produrre in giudizio atti riguardanti rapporti con privati funzionali a comprovare in sede civile un diritto di credito non inerente a un interesse pubblico curato dalla medesima Amministrazione.

Principio

1. La P.A. non può essere chiamata a produrre in giudizio atti riguardanti rapporti con privati funzionali a comprovare in sede civile un diritto di credito non inerente a un interesse pubblico curato dalla medesima Amministrazione.

Il Collegio, in tema di accesso ha precisato che lo stesso costituisce uno strumento di trasparenza dell’azione amministrativa, ma non un modo per ottenere vantaggi probatori sul piano processuale al di fuori degli strumenti tipicamente previsti in tal senso. Eventuali esigenze probatorie nel processo amministrativo possono essere soddisfatte mediante l’istanza ex art. 116 c.p.a., a cui corrisponde l’ordine di esibizione nel processo civile, ma sempre nell’ambito di una vicenda processuale pendente, innanzi al medesimo Giudice e rispetto alla quale presenti obiettiva strumentalità e connessione. A tal proposito il Consesso ha altresì, specificato che le conclusioni non muterebbero per effetto dell’istituto dell’accesso civico, diretto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ma nei confronti specificamente dell'apparato della Pubblica Amministrazione in senso stretto. Sicché nella pronuncia in commento, la parte privata vanta un diritto di credito nei confronti della P.A. resistente non riguardante un interesse pubblico curato dall’Amministrazione stessa e, strumentalmente a un procedimento di altro ordine giudiziale, richiede l’accesso di atti funzionali a comprovare tale diritto in sede civile, con una forma di inammissibile sostituzione dei mezzi istruttori garantiti nell’ambito di un dato procedimento.

T.A.R. Molise, Sez. 1, 22 maggio 2018, n. 00296
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