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L'accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.

Urbanistica e edilizia

Sui presupposti dell'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, soggetto alla verifica della cd. doppia conformità delle opere oggetto di sanatoria.
T.A.R. Sardegna, Sez. 2, Sentenza 1 dicembre 2017, n. 00746

Premassima

1. In riferimento all' accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si rileva che lo stesso è subordinato alla verifica della c.d. doppia conformità delle opere oggetto della sanatoria, vale a dire alla verifica di conformità rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della esecuzione delle opere sia al momento della presentazione della domanda di accertamento in sanatoria.

Principio

1. In riferimento all' accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si rileva che lo stesso è subordinato alla verifica della c.d. doppia conformità delle opere oggetto della sanatoria, vale a dire alla verifica di conformità rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della esecuzione delle opere sia al momento della presentazione della domanda di accertamento in sanatoria.

In riferimento all' accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si rileva che il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni, con le quali si subordina l’efficacia dell’accertamento alla realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione, contraddice la rigida direttiva normativa in quanto la previsione di condizioni o prescrizioni smentisce qualsiasi asserzione circa la doppia conformità dell’opera, dimostrando invece che tale conformità non sussiste se non attraverso l’esecuzione di modifiche ulteriori e postume.

T.A.R. Sardegna, Sez. 2, 1 dicembre 2017, n. 00746
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