Accedi a LexEureka

La vendita di panificati preconfezionati

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sugli effetti della vendita di pane parzialmente cotto ai sensi della normativa regolamentata con d.P.R. n. 502 del 1998
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 7 ottobre 2021, n. 06677

Premassima

1. È dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento del provvedimento amministrativo che abbia consumato i suoi effetti e per cui non sia stata presentata domanda risarcitoria, giacché l’art. 34 del c.p.a., che disciplina l’interesse a ricorrere nel processo amministrativo, non trova applicazione a causa dell’insufficiente interesse del ricorrente a che sia esaminata la portata conformativa del provvedimento stesso.

 

2. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, l. 4 luglio 1967, n. 580, e dell’art. 1 del relativo regolamento attuativo emanato con d.P.R. n. 502 del 1998, ex lege la vendita del pane parzialmente cotto è consentita previo confezionamento. Laddove vi sia l’impossibilità di operare il preconfezionamento nello stesso sito in cui avviene la vendita, eccezionalmente è ammissibile il confezionamento nella medesima area, “fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie”.

Ne consegue che fine ultimo della disposizione ordinante la suddetta attività è di garantire l’interesse derivante dalla normativa sulla sicurezza alimentare e dalla disciplina igienico-sanitaria; pertanto, risulterà certamente non conforme una modalità che conceda al singolo consumatore di toccare il pane per riporlo successivamente nell’espositore a danno dei futuri clienti, prima che sia avvenuto il confezionamento.

Principio

1. Nella sentenza emarginata in epigrafe il Consesso ha delimitato chiaramente che unica forma d’interesse legittimante il prosieguo del giudizio, a seguito dell’acclarata inutilità dell’annullamento, è quella che sorregge l’azione risarcitoria.

2. Ai sensi del d.P.R. n. 502 del 1998 neppure disposizione che deroga all’obbligo di preconfezionamento in area separata rispetto a quella della vendita consente la vendita di pane non confezionato, giacché la deroga concerne l’ubi, ma non l’an.

Inoltre, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, affinché possa inquadrarsi correttamente la fattispecie, non è possibile sollevare dubbi circa un ipotetico contrasto con le disposizioni costituzionali o di diritto comunitario direttamente applicabili, innanzitutto perché l’appellante richiama, erroneamente, la “sentenza della Corte di Giustizia n. 146/2000” anziché la sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. 18 settembre 2003, in causa C416/00, Morellato. Tuttavia, quaestio iuris della sentenza de quo è la parità di trattamento del regime di preconfezionamento del pane ottenuto attraverso pieno completamento di cottura tra i prodotti nazionali e quelli importati.

Difatti, la Corte di Cassazione, sez. II Civile, con ordinanza n. 8197/2020 ha espresso la non sussistenza dei presupposti per il rinnovo pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in conformità al principio di libera circolazione delle merci, atteso che la CGUE “ha dichiarato legittimo sul piano unionale l’obbligo di preconfezionamento del pane a cottura frazionata, purché esso sia applicato indistintamente ai prodotti nazionali come agli importati, e non rappresenti, quindi, un ostacolo all’importazione intracomunitaria (CGUE 18 settembre 2003, C416/00, Morellato)”.

La medesima ordinanza condivisa dal Consesso, giacché “Per uniforme giurisprudenza costituzionale, non vi è lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti generali d’esercizio corrisponda all’utilità sociale, a norma dell’art. 41 Cost., comma 2, purché l’individuazione dell’utilità sociale non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano con misure palesemente incongrue (ex plurimis, Corte Cost. 31 marzo 2015, n. 56; Corte Cost. 21 luglio 2016, n. 203; Corte Cost. 24 gennaio 2017, n. 16; Corte Cost. 2 marzo 2018, n. 47)”, sostanzialmente ha esplicitato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni richiamate nel suddetto giudizio, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., specie laddove prescrivono l’obbligo di preconfezionamento non per il pane fresco, bensì esclusivamente per il solo pane precotto.

Cons. St., Sez. 3, 7 ottobre 2021, n. 06677
Caricamento in corso