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La trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Giustizia amministrativa

Sulla necessaria istanza di fissazione dell'udienza, nell'ipotesi di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato
T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 18 aprile 2018, ord. n. 00207

Premassima

1. La trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, richiede la necessaria l'istanza di fissazione d'udienza per la discussione della controversia, ai fini della prosecuzione del giudizio.

Principio

1. La trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, richiede la necessaria istanza di fissazione d'udienza per la discussione della controversia, ai fini della prosecuzione del giudizio.

In riferimento all'ipotesi di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 48 c.p.a., il Collegio ha osservato che al fine di consentire la naturale prosecuzione del giudizio dopo la costituzione del ricorrente, è senza dubbio necessaria la presentazione di istanza di fissazione, atteso la ridetta domanda è di regola, fatte salve le eccezioni espressamente tipizzate, conditio sine qua non affinchè possa essere fissata l’udienza di discussione del ricorso. Tra l'altro, sul punto, si evidenzia che nel sistema previgente la norma di cui all'art. 10, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, statuiva espressamente che a seguito della costituzione in giudizio del ricorrente il processo continua “in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642”, con conseguente necessità della istanza di fissazione ex art. 40. Alla luce di quanto chiarito, ne deriva che nel caso di specie la circostanza in forza della quale la prosecuzione del giudizio a seguito di trasposizione del ricorso straordinario necessiti di istanza di fissazione non può essere considerata controversa, comportando conseguentemente anche la reiezione della istanza di rimessione in termini per errore scusabile.

T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, 18 aprile 2018, ord. n. 00207
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