La trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato
Giurisdizione e competenza
Premassima
Ai fini del computo del dies
a quo per la notifica dell’opposizione del ricorso straordinario al Capo
dello Stato, si individua quale data iniziale il giorno di presentazione del
ricorso all’Autorità disponente l’atto impugnato, piuttosto che la data di
ricezione dal medesimo ricorso da parte del competente Ministero della
giustizia.
Inoltre, la cognizione
della tempestività della notifica dell’atto di opposizione è di competenza del
Consiglio di Stato in sede straordinaria, attraverso un processo di valutazione
e comparazione delle potenziali controindicazioni ed effetti sfavorevoli scaturenti
dall’uno e dall’altra interpretazione effettiva.
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe il Consesso si è occupato di dirimere
la questione inerente alla competenza del giudizio in capo al Consiglio di
Stato o al TAR, partendo dalla interpretazione letterale dell’art. 48, comma 3,
del codice del processo amministrativo, rubricato “Giudizio conseguente alla
trasposizione del ricorso straordinario”, il quale dispone che “Qualora l’opposizione
sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione
del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria”. Dal
dettato suesposto risalta il termine inammissibile, riconducibile, nella
fattispecie, al dubbio oggettivo che al Giudice amministrativo possa spettare
la cognizione di tutte le questioni di inammissibilità dell’opposizione, mentre
la questione di tardività resterebbe attribuita alla competenza della Sezione
consultiva del Consiglio di Stato, tesi, quest’ultima, consolidata dalla distinzione
operata dal c.p.a. tra cause di inammissibilità e cause di tardività.
All’uopo, la giurisprudenza sostiene la tesi secondo cui a fronte di un’istanza
di trasposizione, il ricorso straordinario va dichiarato improcedibile, senza
necessità di verificare se l’originario ricorrente provvede o meno alla trasposizione,
e senza possibilità di verificare la ritualità dell’istanza di trasposizione,
ed inoltre una volta notificata l’opposizione alla trattazione della
controversia in sede straordinaria, l’amministrazione e il Consiglio di Stato
in sede consultiva sono spogliati di ogni potere decisorio, con la conseguenza
che ogni questione di ritualità della stessa deve essere decisa dal Tar.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, non vi è
trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e quindi, nel
caso di tardiva opposizione dell’amministrazione ad un ricorso straordinario e
di omesso deposito da parte del ricorrente dell’atto di costituzione, a seguito
dell’accertamento della tardività dell’opposizione, potrà pronunciarsi sul
ricorso straordinario.