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La trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato

Giurisdizione e competenza

Sull’individuazione del dies a quo per la notifica dell’opposizione del ricorso, la cui dichiarazione è di competenza del Consiglio di Stato in sede straordinaria
Cons. St., Sez. 1, Parere PARERE DEFINITIVO 15 febbraio 2022, parere n. 00361

Premassima

Ai fini del computo del dies a quo per la notifica dell’opposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, si individua quale data iniziale il giorno di presentazione del ricorso all’Autorità disponente l’atto impugnato, piuttosto che la data di ricezione dal medesimo ricorso da parte del competente Ministero della giustizia.

Inoltre, la cognizione della tempestività della notifica dell’atto di opposizione è di competenza del Consiglio di Stato in sede straordinaria, attraverso un processo di valutazione e comparazione delle potenziali controindicazioni ed effetti sfavorevoli scaturenti dall’uno e dall’altra interpretazione effettiva.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe il Consesso si è occupato di dirimere la questione inerente alla competenza del giudizio in capo al Consiglio di Stato o al TAR, partendo dalla interpretazione letterale dell’art. 48, comma 3, del codice del processo amministrativo, rubricato “Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario”, il quale dispone che “Qualora l’opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria”. Dal dettato suesposto risalta il termine inammissibile, riconducibile, nella fattispecie, al dubbio oggettivo che al Giudice amministrativo possa spettare la cognizione di tutte le questioni di inammissibilità dell’opposizione, mentre la questione di tardività resterebbe attribuita alla competenza della Sezione consultiva del Consiglio di Stato, tesi, quest’ultima, consolidata dalla distinzione operata dal c.p.a. tra cause di inammissibilità e cause di tardività.

All’uopo, la giurisprudenza sostiene la tesi secondo cui a fronte di un’istanza di trasposizione, il ricorso straordinario va dichiarato improcedibile, senza necessità di verificare se l’originario ricorrente provvede o meno alla trasposizione, e senza possibilità di verificare la ritualità dell’istanza di trasposizione, ed inoltre una volta notificata l’opposizione alla trattazione della controversia in sede straordinaria, l’amministrazione e il Consiglio di Stato in sede consultiva sono spogliati di ogni potere decisorio, con la conseguenza che ogni questione di ritualità della stessa deve essere decisa dal Tar. Tuttavia, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, non vi è trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e quindi, nel caso di tardiva opposizione dell’amministrazione ad un ricorso straordinario e di omesso deposito da parte del ricorrente dell’atto di costituzione, a seguito dell’accertamento della tardività dell’opposizione, potrà pronunciarsi sul ricorso straordinario.

Cons. St., Sez. 1, 15 febbraio 2022, parere n. 00361
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