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La sottoscrizione del ricorso in formato CAdES.

Ordinamento giudiziario

Sull' ammissibilità del ricorso depositato e notificato in formato CAdES, sempre che venga eseguita la regolarizzazione del deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PadES.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1B, Sentenza 25 maggio 2018, n. 05912

Premassima

1. Il ricorso notificato e depositato con sottoscrizione in formato CadES e non PAdES, è ammissibile, sempre che venga eseguita la regolarizzazione del deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES, ai fini della correttezza del processo, a prescindere, se la parte intimata in giudizio si sia o meno costituita.

 

Principio

1. Il ricorso notificato e depositato con sottoscrizione in formato CadES e non PAdES, è ammissibile, sempre che venga eseguita la regolarizzazione del deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES, ai fini della correttezza del processo, a prescindere, se la parte intimata in giudizio si sia o meno costituita.

In tema di processo amministrativo telematico, il Collegio ha chiarito che al fine di considerare validamente apposta la firma sul ricorso è sufficiente la sottoscrizione digitale con formato CAdES, in quanto idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore. Sicchè la mancata conformità alle norme tecniche del PAT che prevede l’utilizzo del formato di firma digitale PAdES, non impedisce la validità della sottoscrizione e può eventualmente rilevare ad altri fini, come per l'appunto quello di rendere necessaria la regolarizzazione. Nel caso di specie emergono due profili, uno basato sulla specifica lettura delle regole tecniche del PAT, l’altra relativo ai generali profili e sulla normativa di stampo comunitario. Da un lato si rileva che l’art. 6, commi 4 e 5, d.P.C.M. n. 40 del 16 febbraio 2016, si limita a prescrivere il formato di firma digitale PAdES per la sottoscrizione del modulo di deposito degli atti e non per gli atti stessi; dall’altro invece, che l’art. 12, comma 6, dell’all. A al d.P.C.M. n. 40 del 2016, ai sensi del quale “la struttura del documento con firma digitale è PAdES-BES”, può essere intesa come norma sul deposito dell’atto, la quale a tal fine deve soddisfare certe esigenze di formato, ma non quale norma atta a disciplinare la sottoscrizione dell’atto a livello genetico, né, ai fini della sua notifica. Pertanto, considerando che il modulo di deposito deve essere sottoscritto in formato PadES, nonché tenuto conto della necessità ai fini della correttezza del processo, del deposito dell’atto processuale in formato nativo digitale PadES, non può dirsi che un atto sottoscritto in formato CAdES equivalga a un atto non sottoscritto. In altri termini, il Collegio evidenzia che la regolarizzazione dell’atto sottoscritto in CAdES, riguarda la fase del deposito dell’atto e non attiene all’aspetto della sottoscrizione vera e propria, né a quella della notifica.




 

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1B, 25 maggio 2018, n. 05912
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