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La sana gestione finanziaria degli aiuti nei programmi del Pnrr

Amministrazioni dello Stato Unione Europea

Sulla delibera comunale circa la partecipazione ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla cd. sana gestione finanziaria dell’aiuto euro-unitario
T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. 1, Sentenza Breve 10 maggio 2022, n. 00028

Premassima

È manifestamente inidonea, per lo specifico scopo per cui sussiste, la delibera comunale che contenga l’intento di promuovere la candidatura dell’ente per il raggiungimento dei fondi connessi al Pnrr o di eventuali bandi di altri soggetti alle tematiche insite nel Pnrr.

Principio

La disamina del Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta si concentra, nell’ipotesi di specie, sull’analisi che la delibera dell’ente locale con oggetto plurimo prevede al punto 3 la presentazione della domanda di partecipazione del Comune a bando della Fondazione San Paolo e per la linea B del bando borghi, mentre dispone al punto 4, in termini meramente programmatici, la volontà di promuovere la candidatura del Comune ricorrente “per l’ottenimento di fondi legati al PNRR e/o eventuali bandi di altre fondazioni/enti legati alle tematiche del PNRR che siano coerenti con l’obiettivo strategico dell’Amministrazione volto alla valorizzazione del borgo di Bard, avvalendosi anche delle competenze e delle professionalità messe a disposizione del Dipartimento di Management dell’Università degli studi di Torino, dando in tal senso ampio mandato alla segretaria comunale previa, condivisione, anche verbale, con il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’ente”.

Tuttavia, partendo dal presupposto assiologico secondo cui la correttezza formale e completezza contenutistica della decisione della giunta comunale incide sul piano sostanziale sul controllo in ordine al principio anche di matrice euro-unitaria della cd. sana gestione finanziaria dell’aiuto, anche in termini di emersione di situazioni di conflitto di interesse dei singoli amministratori e della loro responsabilità individuale, ne consegue che la delibera, quanto al segmento procedurale de quo, risulta esente dalla necessaria specificità sia relativamente alla linea di azione, sia per quando riguarda i contenuti della proposta. Pertanto, non è prevista specifica formazione di volontà dell’Ente Comune, posto che è la determinazione del Sindaco a definire la validità  dello studio di fattibilità della proposta progettuale.

T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. 1, 10 maggio 2022, n. 00028
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