Accedi a LexEureka

La riproposizione della domanda di risarcimento danni.

Responsabilità amministrativa

Sull'inammissibilità della riproposizione nel merito dell'istanza risarcitoria.
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, Sentenza 15 ottobre 2018, n. 00253

Premassima

1. La domanda di risarcimento danni proposta nuovamente dopo una precedente sentenza che statuisce il rigetto dell' istanza per mancanza di prova, deve ritenersi inammissibile.

Principio

1. La domanda di risarcimento danni proposta nuovamente dopo una precedente sentenza che statuisce il rigetto dell' istanza per mancanza di prova, deve ritenersi inammissibile.

In materia di responsabilità risarcitoria, il Collegio ha osservato che il pregiudizio arrecato deve essere non solo allegato, ma anche provato. Sul punto, infatti, il Consesso ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il “deducibile” può considerarsi tale se e in quanto ne fosse possibile l'allegazione nel giudizio coperto da giudicato. In realtà il giudicato non preclude la possibilità di far valere danni non obiettivamente accertabili nell'ambito di una ragionevole previsione, così che non possono comprendersi nella cosa giudicata i danni non ancora manifestatisi e non prevedibili, mentre devono essere ricompresi i danni che, pur esplicando i propri effetti in futuro, derivano da un postumo presente all'epoca del primo processo non ignoto alla parte, o comunque colpevolmente ignorato dalla parte stessa, come risulta nel caso di specie. In particolare si attua il medesimo meccanismo di preclusione processuale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 324 c.p.c. - c.d. giudicato formale - e 2909 c.c. - giudicato sostanziale, secondo il quale, una volta che sia stata pronunciata in via definitiva la regola di giudizio tra due o più parti su una specifica controversia giuridica, la statuizione formulata dal Giudice non può più essere messo in discussione da quelle stesse parti in causa, dai loro eredi o aventi causa. Ne deriva che l’odierna azione risarcitoria non può essere esaminata nel merito per la preclusione processuale e sostanziale rappresentata dalla formazione del giudicato nei giudizi promossi con medesimo petitum e causa petendi dinanzi al medesimo Tribunale.

T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, 15 ottobre 2018, n. 00253
Caricamento in corso