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La ripetizione di emolumenti non dovuti

Pubblico impiego

Sulla ripetizione di somme indebitamente corrisposte mediante sistemi automatizzati
Cons. St., Sez. 2, Sentenza 1 luglio 2021, n. 05014

Premassima

1. Nell’ipotesi di errore interpretativo basato sull’erogazione in via esclusiva all’Amministrazione procedente, è esclusa la ripetizione di indebito trattamento economico somministrato al pubblico dipendente. Quindi, tralasciando la responsabilità erariale dell’autore dell’errore, il principio di proporzionalità ex art. 1 del Protocollo alla Convenzione è violato dalla domanda di restituzione che sia sopraggiunta a distanza di un notevole lasso di tempo dalla somministrazione delle somme, a condizione ne risulti la riconducibilità all’attività professionale ordinaria del dipendente e non ad una prestazione isolata, e non sia conseguenza di un mero errore di calcolo o l’indicazione della riserva di ripetizione.

 

2. L’equilibrio fra il potere/dovere dell’Amministrazione di tutelare e sorvegliare la gestione del procedimento operata dal sistema informatico e le esigenze di certezza del lavoratore sul proprio corrispettivo stipendiale, trova fondamento nella disciplina dei pagamenti stipendiali realizzati attraverso sistemi automatizzati, quest’ultima conferisce natura provvisoria alle liquidazioni presumendo un ricalcolo nel termine di un anno dalle relative lavorazioni.

Pertanto, i versamenti sono assoggettati ope legis alla clausola di riserva di ripetizione, ed è reso irrilevante lo stato soggettivo del percipiente anche in ragione dei principi affermati dalla Corte EDU.

Principio

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 c.c., rubricato “Indebito Oggettivo”, il principio consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità in materia di impiego pubblico privatizzato e in quella amministrativa attinente ai rapporti di lavoro di impiego pubblico non contrattualizzato, in ragione del quale la domanda di ripetizione dell’indebito proposta da una amministrazione verso un proprio dipendente per le somme corrisposte sine titulo risulta un atto dovuto limitatamente alle peculiarità della singola fattispecie.

Difatti, l’Amministrazione, non rilevando la buona fede dell’accipiens, non gode di alcuna discrezionale facultas agendi, contrariamente il mancato recupero delle somme erogate illegittimamente configura un’ipotesi di danno erariale, contemperato solo dall’esigenza che le modalità dello stesso non siano eccessivamente onerose rispetto alle possibilità del debitore.

In definitiva, la suddetta disciplina risulta non essere soggetta ad applicazione in via automatica, indifferenziata e generalizzata a qualunque caso di indebita erogazione, esercitata dalla pubblica amministrazione di somme ai propri dipendenti, laddove viene conferito maggior margine di importanza alle caratteristiche, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie dedotte in giudizio, tenendo conto della natura degli importi richiesti in restituzione, delle cause dell’errore nell’erogazione, delle tempistiche intercorrenti tra le stesse e l’emanazione del provvedimento di recupero, dell’entità delle somme corrisposte, in riferimento alle singole mensilità e al totale derivante dalla relativa sommatoria.

2. Il Consesso ha specificato che l’interpretazione dell’oggettiva provvisorietà delle disposizioni normative relativamente ai pagamenti automatizzati, tale da permettere l’esercizio dello ius poenitendi realizzato dall’Amministrazione non tenendo conto della situazione soggettiva del percettore, sottolinea la compatibilità delle suesposte disposizioni con l’art. 1 del Protocollo alla Convenzione, per la lettura che ne è stata data in relazione alla materia de qua dalla Corte EDU.

La riserva di ripetizione legittima la concreta attuazione delle disposizioni suddette, seppure nei limiti temporali prestabiliti. Quest’ultimi limiti temporali contemperano da un lato le esigenze di certezza delle risorse proprie del dipendente pubblico e dall’altro quelle che consentono un procedimento meccanizzato celere, operato dall’Amministrazione.

Ovverosia, il legislatore ha disciplinato in via cautelare le conseguenze giuridiche derivanti dagli esiti ascrivibili alla macchina, in un’ottica futuristica del diritto coadiuvato dall’intelligenza artificiale, prevedendo come unico onere in capo all’operatore quello di effettuare entro un limite massimo di un anno un controllo sull’operato dei sistemi automatizzati.

Cons. St., Sez. 2, 1 luglio 2021, n. 05014
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