La revoca di contributi
Contributi e provvidenze Giustizia amministrativa
Premassima
1. Ai sensi della normativa vigente, i finanziamenti di cui al d.l. 415/1992 convertito in L. 488/1992 rientrano nell’esercizio di un potere discrezionale di apprezzamento degli elementi valutativi della relativa graduatoria. Pertanto, le controversie ad oggetto la revoca dei finanziamenti medesimi è affidata alla giurisdizione del Giudice amministrativo, conseguenti ad un riesercizio del suddetto potere.
2. Il principio della
ragionevole durata del procedimento amministrativo, quale corollario del
principio generale di certezza del diritto, non determina in capo al privato l’onere
di un procedimento senza limiti di tempo volto ad incidere su un suo diritto
fondamentale o su un precedente provvedimento che ne abbia ampliato la sfera
giuridica patrimoniale, con la conseguenza che il procedimento di revoca di un’agevolazione
finanziaria erogata prima in via provvisoria sia un procedimento limitante la
sfera giuridica patrimoniale del privato precedentemente ampliata, e pertanto
dovrà essere concluso nel termine di dieci anni dalla stessa erogazione.