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La revoca di contributi

Contributi e provvidenze Giustizia amministrativa

Sulla disciplina dei finanziamenti ai sensi del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415 convertito nella L. 19 dicembre 1992, n. 488 contemperata con la ragionevole durata del procedimento amministrativo
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 3, Sentenza Breve 20 giugno 2022, n. 04154

Premassima

1. Ai sensi della normativa vigente, i finanziamenti di cui al d.l. 415/1992 convertito in L. 488/1992 rientrano nell’esercizio di un potere discrezionale di apprezzamento degli elementi valutativi della relativa graduatoria. Pertanto, le controversie ad oggetto la revoca dei finanziamenti medesimi è affidata alla giurisdizione del Giudice amministrativo, conseguenti ad un riesercizio del suddetto potere.

2. Il principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo, quale corollario del principio generale di certezza del diritto, non determina in capo al privato l’onere di un procedimento senza limiti di tempo volto ad incidere su un suo diritto fondamentale o su un precedente provvedimento che ne abbia ampliato la sfera giuridica patrimoniale, con la conseguenza che il procedimento di revoca di un’agevolazione finanziaria erogata prima in via provvisoria sia un procedimento limitante la sfera giuridica patrimoniale del privato precedentemente ampliata, e pertanto dovrà essere concluso nel termine di dieci anni dalla stessa erogazione.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 3, 20 giugno 2022, n. 04154
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