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La revoca dell'autorizzazione amministrativa per motivi di pubblica sicurezza.

Sicurezza pubblica

Sull'ampio potere discrezionale in capo al Prefetto, teso a richiedere la revoca o sospensione di provvedimenti abilitativi all'amministrazione interessata, per ragioni di pubblica sicurezza.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 21 marzo 2018, n. 00686

Premassima

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Prefetto dispone di un ampio potere discrezionale, in forza del quale può richiedere, con efficacia vincolante, all’Amministrazione comunale l’annullamento, la revoca, la sospensione dell’efficacia di provvedimenti abilitativi relativi all’esercizio di attività che possano pregiudicare, ovvero anche soltanto esporre a pericolo, l’ordine o la sicurezza pubblica.

Principio

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Prefetto dispone di un ampio potere discrezionale, in forza del quale può richiedere, con efficacia vincolante, all’Amministrazione comunale l’annullamento, la revoca, la sospensione dell’efficacia di provvedimenti abilitativi relativi all’esercizio di attività che possano pregiudicare, ovvero anche soltanto esporre a pericolo, l’ordine o la sicurezza pubblica.

Il Collegio, in tema di pubblica sicurezza ha osservato, - richiamando il comma 4 dell’art. 19, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale prevede la revoca, la sospensione o l'annullamento di taluni provvedimenti abilitativi - che la Prefettura è gravata da uno stringente onere motivazionale, pacificamente assolvibile anche mediante il mero richiamo per ralationem alle relazioni informative delle forze dell’ordine, laddove le risultanze della stessa appaiano autoevidenti. La richiesta in oggetto deve, infatti, essere supportata dall’esistenza di elementi di fatto precisi, circostanziati ed attuali, dai quali poter inferire, secondo il consueto canone del “più probabile che non” - elaborato nell’ambito della sia pur differente misura di polizia di cui agli artt. 84 e ss., d.lgs. n. 159 del 2011 - che l’esercizio dell’attività oggetto dell’autorizzazione di cui si chiede la revoca ovvero la sospensione possa pregiudicare ovvero esporre a pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza. Per tali motivi il Prefetto gode di un ampio potere discrezionale funzionale a garantire, in un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, una tutela avanzata dei preminenti valori indicati, il cui esercizio è subordinato al vaglio del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità, ragionevolezza, congruità e proporzionalità

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 21 marzo 2018, n. 00686
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