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La revisione della patente di guida per investimento di un pedone.

Circolazione stradale

Sulla legittimità del provvedimento di revisione della patente di guida, nell'ipotesi di dubbi insorti, a seguito di sinistro, sulla permanenza dei requisiti tecnici necessari per la conduzione di un veicolo.
T.A.R. Toscana, Sez. 2, Sentenza 12 maggio 2017, n. 00681

Premassima

L'investimento di un pedone, anche laddove non comporti particolari conseguenze, può fondare dubbi di legittimità in ordine alla permanenza dei requisiti tecnici necessari ai fini della conduzione di un veicolo, tanto da giustificare l'adozione da parte della motorizzazione civile di un provvedimento di revisione della patente di guida. 

Principio

In tema di circolazione stradale, considerando che l'investimento di un pedone, anche laddove non comporti particolari conseguenze, può fondare dubbi di legittimità in ordine alla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore; deve ritenersi legittimo il provvedimento di revisione della patente di guida da parte della motorizzazione civile, atteso che l'adozione del ridetto atto non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma l'esistenza di un episodio tale da giustificare l'insorgenza di un dubbio in ordine alla permanenza dei requisiti tecnici necessari ai fini della conduzione di un veicolo.

T.A.R. Toscana, Sez. 2, 12 maggio 2017, n. 00681
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