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La retroattività degli atti regolamentari

Energia, idrocarburi e risorse geotermiche

Sul risarcimento danni per successivo annullamento del regolamento n. 37 del 2015 in materia di energia elettrica e le di condizioni retroattività degli atti regolamentari
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 19 aprile 2022, n. 02915

Premassima

1. Il d.m. n. 37 del 17 febbraio 2015, rubricato “Regolamento recante modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, nell’ambito del programma pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi dell’art. 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”, presupponendo che l'esercizio del potere regolamentare dell’amministrazione sia avvenuto legittimamente in ottemperanza ai giudicati del Consiglio di Stato è dichiarato legittimo, anche in ragione dell’impossibilità di una rideterminazione dei coefficienti sulle quote di biodiesel fiscalmente agevolato che fossero già state assegnate nelle annualità passate del programma.

2. L’amministrazione è responsabile per il danno cagionato dall’affidamento originato su un regolamento che sia stato successivamente annullato in sede giurisdizionale, laddove è richiesto che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, diversamente è escluso nell’ipotesi di illegittimità manifesta o quando il destinatario sia a conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento.

Principio

1. Il Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, in ossequio alla giurisprudenza prevalente e nei limiti dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, ha precisato che l’irretroattività è sì una regola assoluta e inoppugnabile della legge penale; tuttavia, è possibile estendere gli effetti retroattivi anche agli atti normativi e ai provvedimenti amministrativi.

Nella sentenza de qua, inoltre, gli effetti retroattivi dichiarati illegittimi conseguono all’avvenuto annullamento, in parte qua, dei suesposti regolamenti e criteri distributivi.

All’uopo, l’annullamento di un regolamento dal quale inevitabilmente siano conseguiti determinati effetti giuridici e materiali reversibili non è in ogni caso esposto a possibili ricadute concrete, in quanto non possono essere riesaminate le precedenti assegnazioni di risorse, anche se realizzate in ragione di criteri illegittimi.

Pertanto, la questione in esame rappresenta la piena esplicazione degli effetti c.d. ripristinatori, naturalmente retroattivi del giudicato di annullamento, quest’ultimo limitatamente al brocardo secondo il quale factum infectum fieri nequit, è finalizzato a sostituire la situazione “di fatto” conformemente a quella “di diritto”.

 

2. Il Collegio, inoltre, per quanto concerne la responsabilità dell’amministrazione per lesione del legittimo affidamento, ai sensi dell’Adunanza plenaria n. 21 del 29 novembre 2021, la quale afferma che “la responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento”, osserva un’estensione dei suesposti principi anche al giudizio di annullamento.

Difatti, nella fattispecie di un asserita illegittimità del regolamento o del provvedimento adottato dall’amministrazione, in sede giurisdizionale può essere dichiarato l’annullamento, laddove i principi ut supra si rivolgono alla qualificazione dell’affidamento valutato come predicato “legittimo” della tutela accordata dall’ordinamento.

Cons. St., Sez. 4, 19 aprile 2022, n. 02915
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