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La responsabilità civile della P.A. per indebita decurtazione di finanziamento pubblico.

Responsabilità amministrativa

Sulla sussistenza della responsabilità civile della P.A. per lesione di interesse legittimo, nell'ipotesi di danno causato dall’illegittimo provvedimento di decurtazione del finanziamento pubblico.
T.A.R. Molise, Sez. 1, Sentenza 20 novembre 2018, n. 00661

Premassima

1. La responsabilità civile della P.A. per lesione di interesse legittimo, sussiste nell'ipotesi di danno causato dall’illegittimo provvedimento di decurtazione del finanziamento pubblico, con riguardo non solo alla perdita di “chance”, cioè della possibilità di produrre utili mediante l’investimento delle risorse pubbliche spettanti e non concesse (lucro cessante), ma altresì con riguardo al c.d. danno emergente pari al costo degli interessi passivi corrisposti sui prestiti bancari contratti per compensare il minor apporto del finanziamento pubblico nella misura della decurtazione.

Principio

1. La responsabilità civile della P.A. per lesione di interesse legittimo, sussiste nell'ipotesi di danno causato dall’illegittimo provvedimento di decurtazione del finanziamento pubblico, con riguardo non solo alla perdita di “chance”, cioè della possibilità di produrre utili mediante l’investimento delle risorse pubbliche spettanti e non concesse (c.d. lucro cessante), ma altresì con riguardo al c.d. danno emergente pari al costo degli interessi passivi corrisposti sui prestiti bancari contratti per compensare il minor apporto del finanziamento pubblico nella misura della decurtazione.

Sul punto il Consesso, considerando la circostanza che la decurtazione di una somma di finanziamento pubblico su un investimento imprenditoriale privato possa avere effetti destabilizzanti per l’impresa, ha osservato come nell'ipotesi in cui vi siano stati, a monte, errori di programmazione finanziaria da parte dell’impresa, ciò non integri ex se una responsabilità civile della P.A., in quanto la quota di un finanziamento pubblico da erogarsi, ancorché in presenza di un impegno formale dell’Amministrazione, costituisce, fino all’erogazione, una mera aspettativa finanziaria, non già una certezza contabilizzabile in via preventiva come provento. Difatti, a tal proposito, il Collegio richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3058 del 21 giugno 2017, ha chiarito che il concorso, nella produzione del danno, di precedenti o concomitanti errori di analisi e di pianificazione commessi dalla stessa impresa, consente di escludere, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., la responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione per lo stato di insolvenza e di paralisi aziendale, nonché per il dedotto danno di immagine. Sicché, tenuto conto della genericità della formulazione della norma ut supra citata, il Collegio ha precisato che la colpa del danneggiato-creditore sussiste non solo nell’ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella mera violazione della regola comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica (cfr. Cass. Civ., S.U. 21 novembre 2011 n. 24406). In ordine alla dedotta perdita della chance – intesa come perdita della possibilità concreta per l’impresa di incrementare la propria produzione e i propri guadagni – il T.A.R. Molise, nel caso di specie, ha tuttavia riconosciuto alla società danneggiata un danno, limitatamente alle possibilità di incremento produttivo che un maggiore investimento, concesso e non erogato, avrebbero consentito all’azienda. Pertanto, relativamente al danno provocato dalla P.A., il Consesso ha evidenziato che assume rilevante importanza il c.d. “lucro cessante”, in particolare nella declinazione della perdita di chance, cioè nel pregiudizio sofferto per aver perduto, quale conseguenza dell’adozione di atti illegittimi, l’occasione di conseguire il c.d. 'bene della vita', che l’interessato avrebbe potuto ottenere, laddove la Pubblica Amministrazione si fosse comportata correttamente.

T.A.R. Molise, Sez. 1, 20 novembre 2018, n. 00661
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