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La realizzazione di strutture socio-assistenziali per disabili: illegittimo il diniego.

Igiene e sanità

Sull'illegittimità del rilascio all'autorizzazione per la realizzazione di strutture socio-assistenziali per il ricovero e la cura di disabili intellettivi.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 13 novembre 2017, n. 05227

Premassima

1. L'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992, pur ponendo il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di una struttura socio-assistenziale per il ricovero e la cura di disabili intellettivi, in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, non condiziona l'espansione del diritto del privato, il quale manifesta la volontà di fornire le prestazioni sanitarie all' esistenza a monte di un apposito strumento pianificatorio teso alla verifica delle predette esigenze.

Principio

1. L'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992, pur ponendo il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di una struttura socio-assistenziale per il ricovero e la cura di disabili intellettivi, in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, non condiziona l'espansione del diritto del privato, il quale manifesta la volontà di fornire le prestazioni sanitarie all' esistenza a monte di un apposito strumento pianificatorio teso alla verifica delle predette esigenze.


In materia di sanità pubblica il Collegio ha osservato che l' art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992, pur ponendo il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture socio – assistenziali per il ricovero e la cura di disabili intellettivi in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture, in ogni caso ciò non condiziona l'espansione del diritto del privato che si propone di fornire le prestazioni sanitarie all' esistenza a monte di un apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette esigenze. Peraltro si è rilevato che le valutazioni inerenti all'indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei tetti di spesa e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati. 

Cons. St., Sez. 3, 13 novembre 2017, n. 05227
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