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La qualificazione di rifiuto del bioliquido: rimessione alla Corte di Giustizia UE.

Igiene e sanità Unione Europea

Sulla rimessione alla Corte di giustizia UE, in ordine alla natura di rifiuto del bioliquido che sia richiesto a fini produttivi quale combustibile.
T.A.R. Piemonte, Sez. 2, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 15 marzo 2018, ord. n. 00318

Premassima

1. In ordine alla qualificazione di rifiuto del bioliquido alla Corte di Giustizia dell'UE devono essere rimesse le seguenti questioni pregiudiziali: innanzitutto se l’art. 6 della direttiva 2008/98/CE e, comunque, il principio di proporzionalità, ostino ad una normativa nazionale, quale quella dettata dagli artt. 293 e 268, lett. eee-bis), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; in secondo luogo, se l’art. 13 della direttiva 2009/28/CE e comunque i principi di proporzionalità, trasparenza e semplificazione ostino ad una normativa nazionale quale quella dettata dall’art. 5, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 nella parte in cui non contempla, qualora l’istante richieda di essere autorizzato all’impiego di una biomassa, quale combustibile in un impianto che emette emissioni in atmosfera, alcun coordinamento con la procedura relativa all’autorizzazione di siffatto uso combustibile prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, allegato X alla parte V.

Principio

1. In ordine alla qualificazione di rifiuto del bioliquido alla Corte di Giustizia dell'UE devono essere rimesse le seguenti questioni pregiudiziali: innanzitutto se l’art. 6 della direttiva 2008/98/CE e comunque il principio di proporzionalità, ostino ad una normativa nazionale, quale quella dettata dagli artt. 293 e 268, lett. eee-bis), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; in secondo luogo se l’art. 13 della direttiva 2009/28/CE e comunque i principi di proporzionalità, trasparenza e semplificazione ostino ad una normativa nazionale quale quella dettata dall’art. 5, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 nella parte in cui non contempla, qualora l’istante richieda di essere autorizzato all’impiego di una biomassa, quale combustibile in un impianto che emette emissioni in atmosfera, alcun coordinamento con la procedura relativa all’autorizzazione di siffatto uso combustibile prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, allegato X alla parte V.

Il Collegio in ordine alla qualificazione di rifiuto, ed in particolare di bioliquido, chiarisce che alla Corte di Giustizia dell'UE devono essere rimesse le seguenti questioni pregiudiziali: innanzitutto se l’art. 6 della direttiva 2008/98/CE e comunque il principio di proporzionalità, ostino ad una normativa nazionale, quale quella dettata dagli artt. 293 e 268, lett. eee-bis), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che impongono di considerare rifiuto, anche nell’ambito di un procedimento di autorizzazione di una centrale alimentata a biomasse, un bioliquido che abbia i requisiti tecnici in tal senso e che sia richiesto a fini produttivi quale combustibile, se e fintanto che detto bioliquido non sia inserito nell’allegato X, parte II, sezione 4, par. 1 alla parte V del d.lgs. n. 152 del 2006, e ciò a prescindere da valutazioni di impatto ambientale negativo ovvero da qualsiasi contestazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto, svolta nell’ambito del procedimento autorizzatorio; in secondo luogo se l’art. 13 della direttiva 2009/28/CE e comunque i principi di proporzionalità, trasparenza e semplificazione ostino ad una normativa nazionale quale quella dettata dall’art. 5, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 nella parte in cui non contempla, qualora l’istante richieda di essere autorizzato all’impiego di una biomassa quale combustibile in un impianto che emette emissioni in atmosfera, alcun coordinamento con la procedura relativa all’autorizzazione di siffatto uso combustibile prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, allegato X alla parte V, né una possibilità di valutazione in concreto della soluzione proposta nel contesto di un unico procedimento autorizzatorio ed alla luce di specifiche tecniche predefinite. Sul punto è stato osservato in riferimento ai dubbi di compatibilità con la direttiva 2008/98/CE, che il combinato disposto normativo dell'ordinamento giuridico nazionale, non pare conforme alla cit. direttiva comunitaria, né alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella misura in cui stabilisce che non sarebbe in alcun modo giustificato assoggettare alle disposizioni in materia di rifiuti beni, sostanze o prodotti che il detentore intende sfruttare o commercializzare. A ciò va aggiunta la considerazione che il bioliquido beneficia di un regime autorizzatorio al commercio, quale componente del biodisel, mentre viene qualificato come “rifiuto” al diverso fine del diretto impiego, quale combustibile in impianti che producono emissioni in atmosfera, anche se rientrano in un contesto in cui se ne chiede l’acquisto per uso produttivo. La controversa compatibilità, quindi, con il diritto dell’Unione Europea di una disposizione che qualifica ex lege “rifiuto” una sostanza che presenta caratteristiche tecniche di biocombustibile nel caso in cui si intenda utilizzarla come combustibile, e ciò nonostante sia riconosciuta idonea alla commercializzazione per la produzione di biodisel, deriva dal mancato espresso inserimento della biomassa nell’allegato X del d.lgs. n. 152 del 2006, recante elenco dei combustibili, senza che nel procedimento di autorizzazione dell’impianto alimentato a biomassa sia prevista una valutazione del prodotto in termini di requisiti tecnici o di impatto ambientale, ovvero senza alcun coordinamento tra le diverse procedure autorizzatorie.

T.A.R. Piemonte, Sez. 2, 15 marzo 2018, ord. n. 00318
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