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La pubblicazione telematica di un atto amministrativo.

Giustizia amministrativa

Sull' idoneità della pubblicazione telematica di un atto amministrativo ai fini della decorrenza del termine decadenziale di impugnazione.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 28 settembre 2018, n. 05570

Premassima

1. In riferimento alla pubblicazione telematica di un atto amministrativo si rileva che la stessa costituisce una forma di pubblicità in grado di integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.


Principio

1. In riferimento alla pubblicazione telematica di un atto amministrativo si rileva che la stessa costituisce una forma di pubblicità in grado di integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.

Il Supremo Consesso ai fini della valutazione di piena conoscenza di un atto, come conseguenza della sua pubblicazione sul sito web della pubblica amministrazione, ha chiarito che l’effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una specifica disciplina di legge. Da ciò deriva che la pubblicazione sul sito istituzionale on line dell’ente che adotta l’atto, in mancanza di una disposizione normativa che attribuisca valore ufficiale a tale forma di ostensione, non può fondare alcuna presunzione legale di conoscenza. In tal senso viene interpretato l’art. 32, l. n. 69/2009 e in sesno conforme si presenta la previsione generale contenuta all’articolo 54, comma 4bis, del Codice dell’amministrazione digitale n. 82 del 2005 secondo cui “la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamentoSul punto ha precisato il Collegio che i concetti di esecutività e conoscenza legale dell’atto amministrativo non sono coincidenti e automaticamente sovrapponibili, sicché ciò induce a ritenere che la pubblicità funzionale all’acquisizione di esecutività dell’atto non debba necessariamente assolvere anche alla funzione di rendere opponibili ai terzi, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, i fatti per i quali cui essa è prevista. Pertanto, appare fondamentale ritenere che le norme in tema di pubblicazione telematica degli atti devono essere applicate con particolare cautela e, quindi, sottostare ad un canone di interpretazione restrittiva, nel momento in cui si tratta di determinare gli effetti di conoscenza legale associabili o meno a siffatta tipologia di esternazione comunicativa. Alla luce di quanto osservato ne consegue che la pubblicazione telematica di un atto amministrativo solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative finisce col rappresentare una forma di pubblicità in grado di integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto pubblicato e di far decorrere il consequenziale termine decadenziale di impugnazione.  

Cons. St., Sez. 3, 28 settembre 2018, n. 05570
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