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La notifica del ricorso a mezzo PEC.

Giustizia amministrativa

Sulla notifica del ricorso per via telematica ad una P.A. su un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito nel registro del Ministero della Giustizia.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 3, Sentenza 13 ottobre 2017, n. 02401

Premassima

1. In tema di notifica per via telematica di un atto processuale ad una P.A. non può utilizzarsi qualunque indirizzo di posta elettronica certificata, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Principio

1. In tema di notifica per via telematica di un atto processuale ad una P.A. non può utilizzarsi qualunque indirizzo di posta elettronica certificata, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In tema di notifica per via telematica di un atto processuale ad una P.A. non può utilizzarsi qualunque indirizzo Pec, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia. A tal proposito, richiamando il D.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, si è osservato che l'art. 14 stabilisce per le notificazioni da eseguirsi alle amministrazioni non costituite in giudizio, la trasmissibilità agli indirizzi PEC di cui all'art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179; ed in specie che il comma 12 - come modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, aveva obbligato le amministrazioni pubbliche a comunicare entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della formazione dell'elenco presso il Ministero della giustizia. Inoltre si è rilevato che il comma 1 bis, aggiunto all'art. 16 ter, d.l. n. 90 del 2014, estende alla giustizia amministrativa l'applicabilità del comma 1 dello stesso art. 16 ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi "quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art. 6 bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. Quindi da ciò risulta, che non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti, il registro IPA, disciplinato dall'art. 16, comma 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche dovevano istituire una casella di posta elettronica certificata e darne comunicazione al Centro Nazionale per l'informatica nella P.A., il quale così provvedeva alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

Massima


T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 3, 13 ottobre 2017, n. 02401
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