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La notifica del ricorso a mezzo PEC in assenza di autorizzazione presidenziale

Giustizia amministrativa

Sulla possibilità di notificare il ricorso a mezzo PEC in assenza di autorizzazione presidenziale, anche prima dell'entrata in vigore del d. P.C.M 16 febbraio 2016 n. 40, istitutivo del processo telematico.
Cons. St., Sez. P, Decisione Plenaria/SENTENZA 19 settembre 2017, n. 00006

Premassima

1. La notificazione del ricorso instaurativo del processo amministrativo può avvenire a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), in ossequio alle disposizioni che la regolano anche prima dell'adozione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 e a prescindere dall'autorizzazione presidenziale ex art. 52, secondo comma, C.P.A..

Principio

1. La notificazione del ricorso instaurativo del processo amministrativo può avvenire a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), in ossequio alle disposizioni che la regolano anche prima dell'adozione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 e a prescindere dall'autorizzazione presidenziale ex art. 52, secondo comma, C.P.A..

La notifica del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), è da ritenersi ammissibile, in ossequio alle disposizioni che la regolano anche prima dell'entrata in vigore del d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 e indipendentemente dall'autorizzazione presidenziale ex art. 52, secondo comma, C.P.A. in considerazione delle seguenti osservazioni. Innanzitutto la natura di mezzo generale di notificazione riconosciuta alla notifica a mezzo PEC  e la sua immediata operatività nell'ambito del processo amministrativo, permette di affermare che la ridetta notifica non risulta impedita fino a quando è stato adottato il d.P.C.M., previsto dall'art. 13, all. II del C.P.A. recante le regole tecnico- operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico (rectius: d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40). In secondo luogo non può evincersi dalla disposizione di cui all'art. 52, secondo comma, C.P.A. un impedimento all'immediata applicazione della notifica a mezzo PEC, sul presupposto che la stessa per legge richieda la previa autorizzazione presidenziale, per la notifica telematica, e ciò perchè la citata norma in coordinamento con l'art. 151 c.p.c., dettata in attuazione del diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto dall'art. 24 Cost. e nel rispetto dell'inviolabile diritto di difesa della parte evocata in giudizio, intende conferire al giudice il potere di disporre modalità di instaurazione del contraddittorio, nonché di migliore l' attuazione dello stesso, anche non ricorrendo ai mezzi ordinari prescritti dalla legge, sopratutto allorquando quest'ultimi appaiano inadeguati alla fattispecie considerata.
Per questi motivi ne consegue che laddove un mezzo di notificazione, come nel caso di specie la notifica a mezzo PEC, sia previsto dalla legge, dimostrandosi adeguato a garantire i principi costituzionali sopra richiamati, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 52, secondo comma, C.P.A., e cioè della previa autorizzazione presidenziale per la validità della notifica a mezzo PEC. 

Massima


Cons. St., Sez. P, 19 settembre 2017, n. 00006
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