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La non convertibilità del permesso di soggiorno.

Sicurezza pubblica

Sulla non convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 12 ottobre 2017, n. 04738

Premassima

1.E' da considerarsi legittimo il diniego espresso dalla Questura in ordine alla domanda di rinnovo e/o di conversione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Principio

1.E' da considerarsi legittimo il diniego espresso dalla Questura in ordine alla domanda di rinnovo e/o di conversione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

E' da considerarsi legittimo il diniego espresso dalla Questura in ordine alla domanda di rinnovo e/o di conversione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, laddove sia motivato in base alla duplice circostanza: dell’avvenuta definizione del procedimento penale, in pendenza del quale lo stesso permesso era stato rilasciato per permettere all’interessato di testimoniare quale persona offesa dal reato di truffa; nonché della non convertibilità del particolare titolo di soggiorno. In particolare si è osservato che a differenza di quanto avviene per il permesso di soggiorno ex art. 18 D.lgs. 286/1998, ovvero per lo speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, la convertibilità del permesso di soggiorno ex art. 11, co. 1, lett. c-bis), D.P.R. 394/1999 (per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) non è né espressamente prevista dalla disposizione generale dell’art. 14 del D.P.R. 394/1999, la quale elenca i titoli di soggiorno convertibili, né tanto meno esiste alcun’altra norma specifica che preveda la convertibilità del titolo di soggiorno de quoCiò comporta che, non essendo previsto nel nostro ordinamento alcun principio di generale convertibilità delle varie tipologie di titolo di soggiorno, la disciplina della convertibilità deve essere considerata come eccezione alla regola, nei soli casi tassativamente previsti. Ergo il permesso di soggiorno per motivi di giustizia va ritenuto non convertibile, in virtù del principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”

 

Cons. St., Sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 04738
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