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La natura giuridica del piano di commercio.

Attività produttive, commerciali e industriali

Sull'individuazione della natura giuridica del piano di commercio, inteso quale atto di programmazione economica.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 9 maggio 2018, n. 02762

Premassima

1. Il Piano di commercio ha natura di atto di programmazione economica, diretto a conformare, anche dal punto di vista urbanistico, la distribuzione commerciale.

Principio

1. Il Piano di commercio ha natura di atto di programmazione economica, diretto a conformare, anche dal punto di vista urbanistico, la distribuzione commerciale.

Il Supremo Consesso in ordine alla natura giuridica del paino di commercio, quale atto di programmazione economica, ha chairito che la stessa è desumibile da quanto osservato dal giudice di prime cure in ordine all’obiettivo perseguito dal Piano di “salvaguardia del sistema economico esistente”, con l’ulteriore precisazione che “i nuovi insediamenti non devono alterare l’organizzazione del sistema commerciale esistente”, ritenendo “l’organizzazione programmata sia già funzionale allo sviluppo coerente delle varie tipologie di vendita presenti nel territorio comunale”. All'uopo precisa il Collegio che a tale finalità economica, si sono poi aggiunte, nello stesso Piano, diverse prescrizioni urbanistiche e territoriali. In particolare, quelle relative a “salvaguardare la sostenibilità territoriale e ambientale, l’equilibrio del sistema urbano, di ridurre il consumo del suolo e di riqualificare le aree di degrado”. Orbene ed è proprio considerando detto aspetto, il Piano del Commercio su aree private, contenente la pianificazione delle medie e grandi strutture di vendita, ha assunto anche natura di atto di programmazione territoriale o urbanistica per l’insediamento di nuovi esercizi commerciali.




Cons. St., Sez. 4, 9 maggio 2018, n. 02762
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