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La natura giuridica dei decreti ministeriali sugli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento.

Istruzione pubblica

Sulla rimessione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per la definizione normativa dei decreti ministeriali aventi ad oggetto gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento.
Cons. St., Sez. 6, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 4 dicembre 2018, ord. n. 06885

Premassima

1. E' rimessa, tra le altre, all' Adunanza plenaria la questione relativa su quale debba essere la definizione normativa dei decreti ministeriali che dispongono gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento e se la sopravvenienza di un titolo legittimante l’iscrizione imponga al MIUR la piena delibazione di legittimità sulla relativa domanda.

Principio

1. E' rimessa, tra le altre, all' Adunanza plenaria la questione relativa su quale debba essere la definizione normativa dei decreti ministeriali che dispongono gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento e se la sopravvenienza di un titolo legittimante l’iscrizione imponga al MIUR la piena delibazione di legittimità sulla relativa domanda.

In riferimento alla vexata quaestio relativa alla definizione normativa dei decreti che dispongono gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento, il Collegio, in primo luogo, ha previamente osservato la sussistenza di un’oggettiva incertezza sul significato del valore abilitante del diploma magistrale, il quale non segue il regime, pur richiamato nella sentenza n. 11 del 2017, dell’abilitazione per gli insegnanti di scuola materna - soltanto ai quali si rivolge l’art. 9, l. n. 444 del 1968. Incertezza quest'ultima, a parere del Consesso, dovuta alla infelice formulazione dell’art. 2, d.i. 10 marzo 1997, che sovrappone diplomati magistrali e diplomati di scuola materna e richiama non del tutto a proposito il cit. art. 9, ferma restando, ove ve ne fosse bisogno, l’inderogabilità, da parte d’una fonte esecutiva, della previgente disciplina regolata dall' art. 399 e ss., D.lgs. n. 297 del 1994. All'uopo si precisa che il diffondersi di un indirizzo esegetico formulato dalla VI Sezione - diretto a dar preminenza all’efficacia rebus sic stantibus di detto valore abilitante, relativamente ai diplomi magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, è da richiedere all’Adunanza plenaria, stante l’evidente commistione di regole tra valore del titolo di studio e metodi del reclutamento, quale debba essere il limite ultimo di validità del citato regime transitorio. In secondo luogo, il Consesso, si sofferma, sul tema fondamentale relativo alla controversa natura giuridica dei decreti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, rilevando che si ritiene necessaria una chiarificazione da parte dell'Adunanza plenaria, in quanto trattasi di fonti non regolamentari pur avendo un contenuto normativo generale per tutti gli iscritti nelle GAE e per tutti coloro che, pur avendone titolo ab illo tempore, ne sono stati indebitamente pretermessi, nonché per coloro i quali ne hanno maturato, si pensi ad es. ai casi delle fasce III e IV, il titolo solo all’attualità. Alla luce di quanto osservato, pertanto il Colelgio rimette all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni: a) quale deve essere la definizione normativa dei decreti ministeriali che dispongono gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento e se la sopravvenienza di un titolo legittimante l’iscrizione imponga al MIUR la piena delibazione di legittimità sulla relativa domanda, al di là sia della forma materiale, sia dell’eventuale audizione del giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, da parte dello stesso titolare; b) se la definizione dei decreti ministeriali, in base a quanto indicato dalla Corte regolatrice, quali atti generali per l’esecuzione della legge implichi, in caso di reiterati annullamenti giurisdizionali, la rimessione in termini dei soggetti, che intendano far valere il titolo legittimante, per far constare, ai sensi degli artt. 30 e 114 c.p.a., la nullità del decreto ministeriale che, in sede di riemanazione, replichi tal quale il vizio di legittimità che ha determinato l’annullamento del precedente provvedimento; c) se di conseguenza l’indicazione della Corte regolatrice induca a superare, in corretta applicazione del principio d’effettività della tutela, ogni ipotesi di decadenza connessa a vicende pregresse e se, quindi, un atto amministrativo generale e nullo sia in grado di definire rapporti comunque inerenti all’acquisizione di posizioni di status connessi al valore legale del titolo di studio; d) se la natura abilitante del diploma magistrale, così definito dalle norme regolatrici del valore legale del titolo conseguito in esito ad un corso di studi nel periodo transitorio indicato da siffatte norme ed in attesa della definitiva trasformazione delle procedure abilitanti per gli aspiranti docenti, dovendosi collegare tali disposizioni al sistema del reclutamento di questi ultimi che però ne resta distinto, essendo stato disciplinato a sua volta come sistema misto, ossia concorsuale o per titoli di servizio mediante attingimento dalle graduatorie ad esaurimento fino al loro esaurirsi, con conseguente minor enfasi sul concorso pubblico e con maggior attenzione sulla formazione in continuo divenire del docente, anche attraverso esperienze certificate sul campo; e) se il limite temporale del predetto regime transitorio, ormai cessato per legge, determini, esso sì, decadenze e si riverberi sull’attualità dell’interesse azionato; f) se si possa escludere, ogni conflitto attuale o potenziale tra la presente controversia ed i regimi di reclutamento straordinario di cui all' art. 4, d.l. 12 luglio 2018, n. 87.


Cons. St., Sez. 6, 4 dicembre 2018, ord. n. 06885
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