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La localizzazione degli esercizi commerciali.

Urbanistica e edilizia

Sulla rilevanza dell’aspetto urbanistico relativamente alla disciplina della localizzazione degli esercizi commerciali.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, Sentenza 29 maggio 2018, n. 03501

Premassima

1. Nella disciplina della localizzazione degli esercizi commerciali assume rilevanza il profilo urbanistico, nonostante l'emanazione della nota direttiva comunitaria "Bolkestein", tesa a ridurre i vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sui servizi privati, nel cui ambito rientra il commercio.


Principio

1. Nella disciplina della localizzazione degli esercizi commerciali assume rilevanza il profilo urbanistico, nonostante l'emanazione della nota direttiva comunitaria "Bolkestein", tesa a ridurre i vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sui servizi privati, nel cui ambito rientra il commercio.

In riferimento alla localizzazione degli esercizi commerciali il Consesso ha precisato che le prescrizioni contenute nei piani urbanistici in ragione dell'interesse pubblico tutelato impediscono di attribuire prevalenza al piano commerciale rispetto a quello urbanistico. Sicché le previsioni di un piano commerciale devono avvenire ed attuarsi in conformità e comunque in coerenza con le scelte di pianificazione territoriale recate dallo strumento urbanistico disciplinante i vari modi di utilizzo del territorio, inclusi quelli relativi al commercio. In particolare si rileva che il cosiddetto SIAD – strumento di intervento per l'apparato distributivo, rappresenta uno strumento integrativo del PRG vigente, o meglio risulta essere uno strumento pianificatorio unico in materia di commercio, in quanto esaustivo ed integrato, in cui vengono considerati sia i profili i commerciali, che le esigenze di carattere urbanistico. In altri termini il SIAD dovrebbe contenere tutte le prescrizioni di natura pianificatoria, ivi incluse quelle di natura urbanistica, riguardanti le strutture di commercio, tra cui le medie strutture di vendita. Quindi, in tale prospettiva il ridetto SIAD si presenta come strumento che, da un lato, ha una funzione integrativa degli strumenti prettamente urbanistici, potendo dettare la disciplina dettagliata su specifici punti inerenti alle localizzazioni commerciali, e, dall'altro, ha una capacità regolatoria tendenzialmente esaustiva, tale da contenere l'intera disciplina per la localizzazione di strutture di commercio sull'area interessata, senza necessità di ravvisare la disciplina in diversi atti, alcuni relativi agli aspetti urbanistici e tali altri a quelli di natura commerciale. Alla luce di quanto osservato, può affermarsi che, per l'appunto, nel SIAD va ricercata l’intera disciplina dell’area interessata dalla localizzazione di insediamenti commerciali e, nel caso di non coincidenza tra la disciplina del SIAD e quella degli strumenti urbanistici, quali il PRG, tale difformità andrebbe interpretata, ove possibile, in ottica integrativa da parte delle disposizioni del SIAD rispetto a quelle del PRG. Nel caso di specie il Collegio, è addivenuto alla seguente conclusione, ovvero che relativamente alla disciplina della localizzazione degli esercizi commerciali, assume rilevanza il profilo urbanistico, nonostante l'emanazione della nota direttiva comunitaria "Bolkestein" (Direttiva comunitaria n. 123/2006/CEE), tesa a ridurre i vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sui servizi privati, nel cui ambito rientra il commercio, al fine di favorire la creazione nei vari Stati membri di un regime comune mirato a dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione.




T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, 29 maggio 2018, n. 03501
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