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La legittimazione attiva ad impugnare gli atti di pianificazione a mezzo di ricorso collettivo

Giustizia amministrativa

Sul ricorso collettivo e cumulativo e la relativa legittimazione attiva del cittadino in qualità di residente nel territorio di interesse
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 18 marzo 2021, n. 02341

Premassima

1. Deve rilevarsi ai fini dell'ammissibilità della proposizione del ricorso collettivo la necessità di una condizione di identità di situazioni sostanziali e processuali.

2. Non sussiste la non legittimazione ad impugnare atti di pianificazione per il cittadino solo perché residente nel territorio interessato dagli stessi.

Principio

Principio: 1.Deve rilevarsi ai fini dell’ammissibilità della proposizione del ricorso collettivo la necessità di una condizione di identità di situazioni sostanziali e processuali.

 In riferimento al ricorso collettivo il Collegio ha chiarito che la sua proposizione sia in deroga al principio generale secondo cui ogni domanda debba essere proposta da colui che ne è titolare attraverso un’azione separata.

D’altronde, è insito nella natura soggettiva della stessa giurisdizione amministrativa, il cui precipuo scopo non si basa su un controllo oggettivo della legittimità della medesima azione amministrativa, bensì sulla previsione di tutela giurisdizionale di una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa.

Altra interpretazione individua quale obiettivo ultimo del processo amministrativo non un controllo di legittimità dell’azione amministrativa, piuttosto uno strumento previsto per vigilare il corretto funzionamento dell’azione giuridica.

Quindi la proposizione contestuale di un gravame ha carattere eccezionale, e si giustifica solo ove ricorra una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad un'unica sequenza procedimentale o iscrivibili all’interno della medesima azione amministrativa; sicché vi dovrà essere identicità nell’oggetto, nel contenuto degli atti impugnati e nei motivi. Contrariamente opinando la presenza di una situazione conflittuale di interessi, anche solo ipotizzabile, renderà incompatibile l’accoglimento delle istanze di tutti i ricorrenti interessati.

          

2. Non sussiste la non legittimazione ad impugnare atti di pianificazione per il cittadino solo perché residente nel territorio interessato dagli stessi.


In merito alla massima emarginata in epigrafe, il Supremo Consesso ha ribadito il principio secondo cui il difetto di legittimazione ad impugnare atti di pianificazione per il sol fatto di rivestire lo status di cittadino residente nel territorio di riferimento, non gode di un regime derogatorio in ragione di quanto prescritto dalla relativa legislazione regionale nella misura in cui la medesima tipizzando condizioni e limiti al potere comunale di pianificazione, qualifica di fatto il suolo come "bene comune" da preservare giuridicamente.

Difatti, tenuto conto che in ragione del comparto di competenza disciplinato e segnatamente ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. 1, della Carta Costituzionale, ove la materia afferente al cd. "ordinamento civile" è rimessa in seno al potere statale; e considerando altresì che la legislazione regionale deve essere interpretata e applicata secundum Constitutionem, ne consegue che la qualificazione del suolo come “bene comune” all’interno di una disposizione di legge regionale non può considerarsi un’eccezione, tale da modificare lo statuto del diritto di proprietà e le facoltà scaturenti, tra le quali rientra l’iniziativa processuale.

Inoltre, anche qualora la previsione urbanistica impugnata attenga ad un’area confinante con la proprietà del soggetto interessato, il Collegio ha statuito, affinché sia ammissibile il gravame, la necessità che si realizzi una lesione concreta cagionata dalla succitata previsione.

Cons. St., Sez. 4, 18 marzo 2021, n. 02341
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