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La giurisdizione in materia sportiva.

Sport Giurisdizione e competenza

Sulla giurisdizione del giudice amministrativo per controversie di natura sportiva
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1T, Sentenza 12 aprile 2018, n. 04041

Premassima

1. La controversia avente ad oggetto l’atto con cui la Procura generale dello Sport ha deferito alcuni tesserati della Federazione italiana danza sportiva dinanzi al Tribunale federale della stessa Federazione, è incardinata in capo al giudice amministrativo, laddove l’esame è limitato a profili di competenza e procedurali e non siano pervenuti all’irrogazione di sanzioni disciplinari nei loro riguardi.

Principio

1. La controversia avente ad oggetto l’atto con cui la Procura generale dello Sport ha deferito alcuni tesserati della Federazione italiana danza sportiva, dinanzi al Tribunale federale della stessa Federazione, è incardinata in capo al giudice amministrativo, laddove l’esame è limitato a profili di competenza e procedurali e non si sia pervenuti all’irrogazione di sanzioni disciplinari nei loro riguardi.

In tema di giurisdizione sportiva, il Collegio ha osservato che la controversia avente ad oggetto l’atto con cui la Procura generale dello Sport ha deferito alcuni tesserati della Federazione italiana danza sportiva dinanzi al Tribunale federale della stessa Federazione, è incardinata in capo al giudice amministrativo, laddove l’esame è limitato a profili di competenza e procedurali e non siano pervenuti all’irrogazione di sanzioni disciplinari nei loro riguardi, considerando che è rinviata agli organi endofederali ogni valutazione in merito alla sussistenza di un illecito sportivo e, quindi, all’irrogazione di una sanzione disciplinare. Inoltre, precisa il Consesso che nell'ipotesi di astensione del Procuratore Federale di una Federazione l’azione disciplinare è esercitata dal suo Sostituto o dall’Aggiunto, che svolgerà l’attività inquirente e requirente su assegnazione, cioè sulla scorta di un atto che al Procuratore Federale non è certo impedito dall’astensione. Difatti in tal caso, il Procuratore federale, pur essendosi astenuto in relazione ad un singolo affare, per ragioni di compatibilità, mantiene il potere di direzione della Procura federale, nell’esercizio del quale assegna il ridetto affare ad altro componente della Procura federale, il quale non presenta cause di incompatibilità.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1T, 12 aprile 2018, n. 04041
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