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La giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alla minore "debenza" dei corrispettivi nei contratti di concessione.

Giurisdizione e competenza Contratti pubblici

Sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alla minor debenza dei corrispettivi invocati dal concessionario a seguito di autotutela della P.A. sugli atti prodromici alla stipula del contratto di concessione.
T.A.R. Sardegna, Sez. 1, Sentenza 18 settembre 2017, n. 00586

Premassima

1.In materia di contratti della P.A. ed in particolare relativamente alla concessione collegata all'affidamento del project financing, gli atti dell'amministrazione concedente attraverso i quali la stessa ricolleghi la minore debenza dei corrispettivi ad una modifica della disciplina del rapporto conseguente ad intervento in autotutela da parte dell'ente amministrativo sugli atti prodromici alla stipula del contratto di concessione, ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Principio

1.In materia di contratti della P.A. ed in particolare relativamente alla concessione collegata all'affidamento del project financing, gli atti dell'amministrazione concedente attraverso i quali la stessa ricolleghi la minore debenza dei corrispettivi ad una modifica della disciplina del rapporto conseguente ad intervento in autotutela da parte dell'ente amministrativo sugli atti prodromici alla stipula del contratto di concessione, ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In materia di contratti della P.A. ed in particolare relativamente alla concessione collegata all'affidamento del project financing, gli atti dell'amministrazione concedente attraverso i quali la stessa ricolleghi la minore debenza dei corrispettivi sollevata dal concessionario ad una modifica della disciplina del rapporto conseguente ad intervento in autotutela da parte dell'ente amministrativo sugli atti prodromici alla stipula del contratto di concessione, ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nello specifico, si rileva che nell'ipotesi degli atti incidenti sulle spettanze economiche del concessionario a causa dell'inadempimento delle prestazioni da parte dello stesso, essendo la relativa controversia ascrivibile alla fase esecutiva del rapporto, la sua cognizione spetta al giudice ordinario; mentre nel caso di modifiche apportate alla disciplina del rapporto stesso mediante l'annullamento degli atti prodromici alla stipula del contratto di concessione, con inefficacia degli stessi, il contenuto del contendere sebbene materialmente patrimoniale, rappresenta precipitato diretto dell'esercizio dei relativi poteri pubblici, comportando conseguentemente degli effetti sul piano del riparto di giurisdizione, che si concretano nel riconoscimento della relativa controversia in capo al giudice amministrativo.

Massima


 

T.A.R. Sardegna, Sez. 1, 18 settembre 2017, n. 00586
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