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La gestione degli spazi pubblicitari.

Servizi pubblici Enti locali

Sulla legittimità del regolamento comunale che dispone la gestione degli spazi pubblicitari attraverso l'affidamento della gara pubblica.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, Sentenza 26 novembre 2018, n. 01526

Premassima

1. Deve rilevarsi la legittimità del regolamento comunale nella parte in cui dispone la gestione degli spazi pubblicitari con l'affidamento della gara pubblica.

Principio

1. Deve rilevarsi la legittimità del regolamento comunale nella parte in cui dispone la gestione degli spazi pubblicitari con l'affidamento della gara pubblica.

In tema di gestione degli spazi pubblicitari, il Collegio, richiamando la pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 25 febbraio 2013, ove si legge testualmente in motivazione che “è una concessione di area pubblica il provvedimento iniziale che conforma il rapporto”, ha chiarito ulteriormente come debba considerarsi “corretto allocare l’uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all’unico criterio alternativo dell’ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l’interesse pubblico all’uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale”. Da quanto dedotto, ne deriva che “il procedimento di gara non contrasta infatti con la libera espressione dell’attività imprenditoriale di cui si tratta, considerato, in linea generale, che la procedura ad evidenza pubblica è istituto tipico di garanzia della concorrenza nell’esercizio dell’attività economica privata incidente sull’uso di risorse pubbliche e che, in particolare, la concessione tramite gara dell’uso di beni pubblici per l’esercizio di attività economiche private è istituto previsto dall’ordinamento, essendo perciò fondata la qualificazione della gara come strumento per assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica anche nell’accesso al mercato degli spazi per la pubblicità”. Pertanto, all'uopo ritiene il Consesso fondamentale dimostrare, come attraverso questo sistema si regolamenta la concessione dell’uso di un’area pubblica, ossia una risorsa limitata, non già la concessione di servizio. Ciò conseguentemente significa che l’attività di installazione di impianti pubblicitari vede dissolte le sue connotazioni di libera attività imprenditoriale ma assume, piuttosto le sembianze di attività economica suscettibile di essere conformata per fini di utilità sociale, secondo quanto statuito costituzionalmente dall’art. 41. Nel caso di specie, quindi può affermarsi la legittimità del regolamento comunale nella parte in cui, per l'appunto, dispone la gestione degli spazi pubblicitari con l'affidamento della gara pubblica.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, 26 novembre 2018, n. 01526
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