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La formazione del silenzio - rifiuto della Pubblica Amministrazione

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sul mancato obbligo di provvedere da parte della P.A., in ordine ad un' istanza di diffida promossa da un singolo socio di un Automobile Club locale.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 8 maggio 2017, n. 02099

Premassima

La P.A. ed in specie il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - MIBAC, non è tenuto a provvedere su una determinata istanza, nello specifico avente ad oggetto il commissariamento di un Automobile Club locale, che sia stata presentata da un singolo socio del ridetto Automobile Club.

Principio

La P.A. ed in specie il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - MIBAC, non è tenuto a provvedere su una determinata istanza, nello specifico, avente ad oggetto il commissariamento di un Automobile Club locale, che sia stata presentata da un singolo socio del ridetto Automobile Club.
In materia di silenzio-rifiuto tenuto dalla Pubblica Amministrazione, ed in specie dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - MIBAC, in riferimento alla diffida avente ad oggetto il commissariamento di un Automobile Club, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del D.l. n. 98 del 06 luglio 2011 e dall'art. 65 dello Statuto dell'ACI, promossa da un soggetto particolare, distinto dal Consiglio nazionale direttivo dell'ACI, ovvero da un singolo socio di un Automobile Club locale, si rileva che l'obbligo della P.A. di provvedere sulla ridetta istanza del privato non è stabilito in via generale, ma deve essere ravvisato soltanto quando sia desumibile da una norma di legge puntuale, ovvero da una norma di principio, sempre che sia manifestamente interpretabile in tal senso. La regola esposta, non è altro che espressione dello stesso principio di buon andamento ma deve essere ravvisato soltanto quando sia desumibile da una norma di legge puntuale, nonché da una norma di principio, sempre che sia palesemente interpretabile in tal senso. La regola esposta, non è altro che espressione dello stesso principio di buon andamento statuito dall'art. 97 Cost., giacché un obbligo generale come quello che si esclude, costituirebbe una potenziale grave turbativa nell'attività dell' amministrazione, costringendo la stessa ad un impegno sproporzionato di risorse dinanzi a qualsiasi istanza, anche laddove fosse manifestamente infondata o soltanto emulativa. Pertanto si deve pervenire alla conclusione che sul Ministero non incombe alcun onere di provvedere, di fronte all' istanza mossa da un singolo privato per il commissariamento di un Automobile Club.




Cons. St., Sez. 6, 8 maggio 2017, n. 02099
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