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La discrezionalità tecnica esercitata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali

Beni culturali e paesaggistici

Sulla valutazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali e il potere discrezionale dell’Amministrazione
C.G.A., Sez. 1, Sentenza 7 maggio 2021, n. 00406

Premassima

Ai sensi dell’art. 2, d. lgs. N. 42 del 2004, il patrimonio culturale è composto dai beni culturali e dai beni paesaggistici, e la valutazione dell’interesse pubblico realizzata dall’Autorità a ciò preposta varia in ragione della natura del bene da sottoporre a tutela giuridica, dal momento che i beni culturali, con caratteristiche eterogenee e multiformi, sono costituiti da cose mobili, immobili o immateriali, viceversa i beni paesaggistici corrispondono a porzioni di territorio pertinenti ad una specifica area geografica.

La Soprintendenza esercita un potere di discrezionalità tecnica per i beni culturali ed ambientali che si estrinseca in una manifestazione di giudizio attraverso un’attività diretta alla valutazione e all’accertamento di fatti. Tuttavia, l’Amministrazione nell’adempiere alle sue competenze, in generale, applica concetti non esatti, bensì opinabili, pertanto la sola valutazione potrebbe ritenersi illegittima ovvero manifestamente illogica piuttosto che opinabile nel merito o basata su un travisamento dei fatti o carente di motivazione.

Principio

Il Collegio, investito della quaestio iuris, ha riconfermato il principio in forza del quale il ricorso a criteri di valutazione tecnica non sempre ed in toto offre risposte univoche, bensì rappresenta un parere sottoponibile ad un giudizio di opinabilità, per il quale il sindacato del giudice, pur essendo di legittimità e non di merito, si scontrerà inevitabilmente con l’operato opinabile dell’Amministrazione, e di fatto impedendone l’individuazione di un parametro giuridico che permetta di definire illegittimo quell’apprezzamento.

Ne consegue che, sugli atti della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali, non sia consentito al giudice amministrativo l’esercizio di un controllo intrinseco sulle opinabili valutazioni tecniche, ma esclusivamente un sindacato sui vizi di legittimità, in caso contrario si otterrebbe un esercizio, da parte del suddetto giudice, di un potere sostitutivo finalizzato a sovrapporre la propria valutazione a quella dell’amministrazione, tenendo conto che sulle valutazioni tecniche è in ogni caso, in sede giurisdizionale, esercitabile un controllo di ragionevolezza, coerenza, logicità ed attendibilità.

In conclusione, la distinzione tra giurisdizione di merito e giurisdizione di legittimità si rinviene nell’operatività del giudice che nel primo caso, agisce “in prima battuta” sostituendosi, di fatto, all’Amministrazione ed effettuando direttamente e nuovamente le valutazioni a queste spettanti, potendo sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione anche nell’ipotesi in cui quest’ultima seppure opinabile, risulta oltremodo plausibile, mentre nel secondo caso il giudice opera “in seconda battuta”, effettuando una verifica, nei limiti delle censure dedotte, delle eventuali valutazioni realizzate dall’organo competente qualora viziate da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, ossia nella fattispecie in cui le valutazione eseguite benché opinabili esulano dal confine della plausibilità.

C.G.A., Sez. 1, 7 maggio 2021, n. 00406
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