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La decorrenza del dies a quo per impugnare l'ammissione di altro concorrente in gara.

Giustizia amministrativa

Sulla decorrenza del dies a quo al fine di impugnare con ricorso incidentale l'ammissione di altro concorrente nella procedura ad evidenza pubblica.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 10 novembre 2017, n. 05182

Premassima

1. Il termine per proporre il ricorso incidentale avverso l’ammissione di altro concorrente dalla gara decorre, in applicazione del principio dettato dall’art. 42, comma 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale e non dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente.

Principio

1. Il termine per proporre il ricorso incidentale avverso l’ammissione di altro concorrente dalla gara decorre, in applicazione del principio dettato dall’art. 42, comma 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale e non dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente.

In riferimento alla decorrenza del dies a quo per proporre il ricorso incidentale avverso l’ammissione di altro concorrente dalla gara, si rileva che il ridetto termine decorre, in applicazione del principio dettato dall’art. 42, comma 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale e non dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente. Difatti ha osservato il Supremo Consesso che la decorrenza del predetto termine di introduzione dell’impugnativa incidentale dalla notifica del ricorso principale, non compromette il conseguimento dell’obiettivo primario perseguito dal legislatore del rito superaccelerato, pur restando ferma la sussistenza della preclusione all’ espletamento del rimedio processuale quale strumento per dedurre, in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, le deduzioni riferite alla relativa fase di ammissione.

Cons. St., Sez. 3, 10 novembre 2017, n. 05182
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