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La decorrenza del dies a quo per impugnare con ricorso incidentale

Giustizia amministrativa

Sull'individuazione del dies a quo, ai fini della proposizione del ricorso incidentale avverso l'ammissione alla gara del ricorrente principale.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 27 marzo 2018, n. 01902

Premassima

1. Il termine ai fini della proposizione del ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara del ricorrente principale decorre, in applicazione del principio di cui all’art. 42, comma 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale e non dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente.

Principio

1. Il termine ai fini della proposizione del ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara del ricorrente principale decorre, in applicazione del principio di cui all’art. 42, comma 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale e non dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente.

Il Supremo Consesso, ai fini della proposizione del ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara del ricorrente principale, ha chiarito che il dies a quo decorre, in applicazione del principio di cui all’art. 42, comma 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale e non dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente, tenuto conto della preclusione all’attivazione di tale rimedio processuale quale strumento per dedurre, in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, le deduzioni relative alla fase di ammissione. Inoltre, ha precisato che l' onere di immediata impugnativa dell'altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere l'aggiudicazione, prevista dal comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a., è subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, atteso che diversamente opinando l'impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso "c.d. al buio", fermo restando i casi in cui vi sia l'effettiva piena conoscenza in data anteriore. Peraltro ha ribadito il Collegio che deve ritenersi inammissibile il ricorso incidentale proposto avverso l’ammissione alla gara di un concorrente diverso dal ricorrente principale e che sia del tutto sganciata dall’impugnazione principale, dovendo la posizione di tale concorrente essere gravata con autonomo ricorso principale. Sul punto, difatti, si è osservato che il ricorso incidentale, così come delineato dall’art. 42 c.p.a., assolve alla funzione di garantire alla parte resistente la conservazione dell’assetto degli interessi realizzato dall’atto impugnato in via principale. L’interesse a ricorrere, quindi, sorge solo a seguito della proposizione del ricorso principale, e ciò determina la sua accessorietà rispetto al ricorso principale.




Cons. St., Sez. 3, 27 marzo 2018, n. 01902
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