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La decisione di suddivisione in lotti di un appalto pubblico.

Contratti pubblici

Sulla derogabilità della decisione di suddivisione o meno in lotti di un appalto pubblico.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 3 aprile 2018, n. 02044

Premassima

1. La decisione di suddivisione in lotti di un appalto pubblico, previsto dall’art. 51, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è derogabile, purché  sia adeguatamente motivata e il risultato di una scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria.

Principio

1. La decisione di suddivisione in lotti di un appalto pubblico, previsto dall’art. 51, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è derogabile, purché  sia adeguatamente motivata e il risultato di una scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria.

Relativamente al cd. principio della suddivisione in lotti di un appalto, il Collegio ha osservato che l’art. 51, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, già previsto dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tuttavia, ha mantenuto la sussistenza nel vigente regime del predetto principio, sebbene non in termini assoluti ed inderogabili. Difatti il citato art. 51, D.lgs. n. 50/2016, al comma primo, secondo periodo prevede che le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139. Da ciò deriva che nel caso di specie la decisione di frazionare o meno un appalto di grosse dimensioni in lotti, è derogabile, purchè sia non solo adeguatamente motivata, ma altresì il risultato di una scelta discrezionale, nonchè sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria.

Cons. St., Sez. 5, 3 aprile 2018, n. 02044
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