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La correzione dell'errore materiale: non é applicabile al difensore.

Giustizia amministrativa

Sull'esclusione della procedura di correzione ex art. 86 C.P.A., nell'ipotesi di errore materiale commesso dal difensore.
Cons. St., Sez. 6, Decreto DECRETO COLLEGIALE 21 novembre 2017, decreto n. 05404

Premassima

1. Non è accoglibile ai sensi dell' art. 86 C.P.A. l’istanza di correzione di errore materiale consistente in una svista commessa dal difensore nella redazione del ricorso e di poi confluita nella sentenza. 

Principio

1. Non è accoglibile ai sensi dell' art. 86 C.P.A. l’istanza di correzione di errore materiale consistente in una svista commessa dal difensore nella redazione del ricorso e di poi confluita nella sentenza. 

Il Collegio ha chiarito che non è accoglibile ai sensi dell' art. 86 C.P.A. l’istanza di correzione di errore materiale consistente in una svista commessa dal difensore nella redazione del ricorso, in specie relativa all'erronea indicazione da parte dello stesso del cognome del ricorrente, pur restando fermo il potere dell’amministrazione di valutare se dare ugualmente esecuzione alla decisione di cui è stata chiesta la correzione, all’esito di una verifica amministrativa che valuti l’effettiva sussistenza dell’errore e quindi la mancanza di dubbi in ordine all’identità della richiedente.

Cons. St., Sez. 6, 21 novembre 2017, decreto n. 05404
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