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La condanna alle astreinte.

Giustizia amministrativa

La condanna alla astreinte è possibile solo in presenza di violazione del giudicato e non di sentenza esecutiva
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 10 maggio 2018, n. 02815

Premassima

1. In materia di processo amministrativo, si rileva che la decorrenza della astreinte, chiesta con il ricorso per l’esecuzione di una sentenza del giudice di prime cure non passata in giudicato, decorre dal giorno in cui detta sentenza diventa irrevocabile.


Principio

1. In materia di processo amministrativo, si rileva che la decorrenza della astreinte, chiesta con il ricorso per l’esecuzione di una sentenza del giudice di prime cure non passata in giudicato, decorre dal giorno in cui detta sentenza diventa irrevocabile.

Il Collegio, sul punto, ha osservato che, stante l’insuperabile differenza ontologica fra giudizio di esecuzione di una sentenza non ancora divenuta irrevocabile e giudizio di esecuzione del giudicato vero e proprio - a fronte della univocità del tenore testuale della lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a., è impossibile pervenire ad una conclusione diversa da quella che fa decorrere la penalità di mora da quando la sentenza di cognizione diventa irrevocabile, facendo leva su argomenti di carattere sistematico e teleologico, i quali indurebebro ad una non consentita estensione dell’ambito applicativo di una misura sanzionatoria. Da ciò ne deriva, pertanto, che la decorrenza della astreinte, chiesta con il ricorso per l’esecuzione di una sentenza del giudice di prime cure non passata in giudicato, decorre dal giorno in cui detta sentenza diventa irrevocabile e non dal passaggio in giudicato della sentenza, la quale ha disposto la sua esecuzione.

Cons. St., Sez. 4, 10 maggio 2018, n. 02815
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